Sentenza 60/2017 (ECLI:IT:COST:2017:60)
Massima numero 39840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
21/02/2017; Decisione del
21/02/2017
Deposito del 24/03/2017; Pubblicazione in G. U. 29/03/2017
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi edilizi in zone sismiche - Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza e controllo sulle opere e costruzioni in zone sismiche - Aspetti di dettaglio non previsti dal regolamento di attuazione della legge regionale n. 28 del 2011 - Definizione con deliberazione della Giunta regionale, sentito il "tavolo tecnico scientifico" - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principi fondamentali della legislazione statale nelle materie "protezione civile" e "governo del territorio" - Carenza di adeguata motivazione della censura - Inammissibilità della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi edilizi in zone sismiche - Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza e controllo sulle opere e costruzioni in zone sismiche - Aspetti di dettaglio non previsti dal regolamento di attuazione della legge regionale n. 28 del 2011 - Definizione con deliberazione della Giunta regionale, sentito il "tavolo tecnico scientifico" - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principi fondamentali della legislazione statale nelle materie "protezione civile" e "governo del territorio" - Carenza di adeguata motivazione della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per carenza di adeguata motivazione della censura, la questione di illegittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 65, 93 e 94 del TUE - dell'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 12 del 2015, nella parte in cui ha introdotto nella legge reg. Abruzzo n. 28 del 2011, all'art. 19-bis, il comma 3, rinviando ad una deliberazione della Giunta regionale (sentito il "Tavolo Tecnico Scientifico") gli aspetti di dettaglio non previsti dal regolamento regionale di attuazione volto a disciplinare le attività operative inerenti al rilascio della "autorizzazione sismica" e dell'attestazione di "deposito sismico", nonché le modalità di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione di opere e costruzioni in zone a rischio sismico. La censura si caratterizza per l'assoluta genericità che ne connota il portato, mancando ogni indicazione argomentativa utile a sostenere le ragioni del lamentato contrasto tra la disposizione regionale impugnata e i parametri evocati.
È dichiarata inammissibile, per carenza di adeguata motivazione della censura, la questione di illegittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 65, 93 e 94 del TUE - dell'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 12 del 2015, nella parte in cui ha introdotto nella legge reg. Abruzzo n. 28 del 2011, all'art. 19-bis, il comma 3, rinviando ad una deliberazione della Giunta regionale (sentito il "Tavolo Tecnico Scientifico") gli aspetti di dettaglio non previsti dal regolamento regionale di attuazione volto a disciplinare le attività operative inerenti al rilascio della "autorizzazione sismica" e dell'attestazione di "deposito sismico", nonché le modalità di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione di opere e costruzioni in zone a rischio sismico. La censura si caratterizza per l'assoluta genericità che ne connota il portato, mancando ogni indicazione argomentativa utile a sostenere le ragioni del lamentato contrasto tra la disposizione regionale impugnata e i parametri evocati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
08/06/2015
n. 12
art. 7
co.
legge della Regione Abruzzo
11/08/2011
n. 28
art. 19
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 65
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 93
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 94