Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo della disposizione impugnata - Possibilità che questa abbia avuto applicazione medio tempore (seppur per un modesto lasso temporale) - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 12 del 2015, nella parte in cui ha introdotto la lett. d) del comma 2 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 28 del 2011, la sopravvenuta abrogazione della stessa lett. d) - ad opera dell'art. 14, comma 6, lett. a), della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2016 - non comporta cessazione della materia del contendere. Infatti, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni della legge regionale n. 28 del 2011 concernenti l'attività di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zone sismiche, disposta a più riprese dal legislatore regionale fino all'emanazione del regolamento attuativo ora previsto dal citato art. 19-bis, non ha operato per un lasso temporale, seppur molto modesto; non può quindi escludersi che in tale arco temporale, facendo leva sulla temporanea vigenza delle norme di riferimento, siano stati posti in essere interventi edilizi che, ricompresi tra quelli descritti dal regolamento attuativo come opere "minori", siano rimasti estranei ad ogni verifica da parte delle autorità competenti, dando sostanza alla lesione prospettata con la censura del Governo.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, affinché possa essere dichiarata cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, è necessaria la sopravvenuta abrogazione della norma impugnata o, quantomeno, la modificazione della stessa in termini tali da neutralizzare radicalmente la pretesa avanzata con il ricorso; occorre, inoltre, che la norma abrogata o modificata non abbia avuto applicazione medio tempore. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2016 e n. 185 del 2016).