Sentenza 60/2017 (ECLI:IT:COST:2017:60)
Massima numero 39842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  21/02/2017;  Decisione del  21/02/2017
Deposito del 24/03/2017; Pubblicazione in G. U. 29/03/2017
Massime associate alla pronuncia:  39837  39838  39839  39840  39841


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi edilizi in zone sismiche - "Opere minori" e opere "prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità" - Definizione con regolamento di attuazione, ai fini dell'esonero dai procedimenti di autorizzazione preventiva e di preavviso previsti dalla legislazione regionale - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale nelle materie "protezione civile" e "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 12 del 2015, nella parte in cui ha introdotto nella legge reg. Abruzzo n. 28 del 2011 all'art. 19-bis, la lett. d) del comma 2, che assegna al regolamento regionale di attuazione il compito di definire "le opere minori" e quelle "prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità", esonerate sia dal procedimento di autorizzazione preventiva degli interventi edilizi in zone sismiche (previsto dagli artt. 7 e 8 della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2011), sia da quello di preavviso con contestuale deposito del progetto esecutivo (disciplinato dagli artt. 9 e 10 della stessa legge regionale). Al pari di analoghe disposizioni regionali già dichiarate incostituzionali (perché caratterizzate dal sottrarre ad ogni forma di vigilanza e controllo alcuni interventi edilizi realizzati in zone sismiche, non tipizzati dalla legislazione statale di riferimento), la norma impugnata dal Governo si pone in contrasto con i principi fondamentali nelle materie della "protezione civile" e del "governo del territorio" sanciti in particolare dall'art. 94, comma 1, del TUE, a norma del quale, nelle località sismiche - eccettuate quelle a bassa sismicità - "non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione". Tali principi costituiscono espressione evidente dell'intento unificatore che informa la legislazione statale, palesemente orientata ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali. (Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2013 e n. 300 del 2013).

Per costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di leggi regionali che intervengono sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche devono essere ricondotte all'ambito materiale del "governo del territorio", nonché a quello relativo alla "protezione civile", per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica. Nella materia in disamina, assumono la valenza di principio fondamentale le disposizioni contenute nel TUE che prevedono determinati adempimenti procedurali, a condizione che questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. (Precedenti citati: sentenza n. 167 del 2014; sentenze n. 282 del 2016, n. 300 del 2013 e n. 182 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  08/06/2015  n. 12  art. 7  co. 

legge della Regione Abruzzo  11/08/2011  n. 28  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 94    co. 1