Ordinanza 61/2017 (ECLI:IT:COST:2017:61)
Massima numero 39406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  07/02/2017;  Decisione del  07/02/2017
Deposito del 24/03/2017; Pubblicazione in G. U. 29/03/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Enti locali - Norme della Regione Piemonte - Commissariamento e soppressione delle comunità montane disposti con legge regionale ordinaria - Denunciata violazione della riserva di statuto in materia di principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione e inosservanza del procedimento legislativo rafforzato per le modifiche dello statuto regionale - Ius superveniens - Sopravvenuta soppressione, con legge statutaria, dei riferimenti alle comunità montane contenuti nelle disposizioni statutarie evocate come parametri interposti - Mutamento del quadro normativo implicante la necessità di un nuovo esame della rilevanza e dei termini della questione - Restituzione degli atti al rimettente.

Testo

È ordinata la restituzione degli atti al TAR Piemonte perché, a fronte del mutamento del quadro normativo, proceda a un rinnovato esame della rilevanza e dei termini delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 16 della legge reg. Piemonte n. 11 del 2012, censurati - in riferimento all'art. 123, primo e secondo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 4 e 8 dello Statuto reg. Piemonte - nella parte in cui prevedono il commissariamento e la soppressione delle comunità montane. La sopravvenuta legge regionale statutaria n. 7 del 2016, eliminando i riferimenti alle comunità montane contenuti nelle citate disposizioni dello Statuto regionale, per un verso ha modificato il quadro normativo proprio sotto il profilo in merito al quale il giudice a quo - investito dell'impugnazione degli atti regionali di selezione e nomina del commissario liquidatore della Comunità montana Alpi del Mare - ha ravvisato la rilevanza delle questioni sollevate; e, per altro verso, ha investito specificamente i parametri interposti evocati dal rimettente, in relazione all'art. 123, primo e secondo comma, Cost., a sostegno della configurazione delle comunità montane come enti "statutariamente necessari".

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, a fronte di un mutamento del quadro normativo che riguardi il parametro interposto, occorre restituire gli atti al giudice a quo affinché questi proceda a un rinnovato esame della rilevanza e dei termini delle questioni. (Precedenti citati: ordinanze n. 102 del 2015 e n. 35 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  28/09/2012  n. 11  art. 12  co. 

legge della Regione Piemonte  28/09/2012  n. 11  art. 14  co. 

legge della Regione Piemonte  28/09/2012  n. 11  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 123  co. 1

Costituzione  art. 123  co. 2

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Piemonte    n.   art. 3  

statuto regione Piemonte    n.   art. 4  

statuto regione Piemonte    n.   art. 8