Sentenza 62/2017 (ECLI:IT:COST:2017:62)
Massima numero 39497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 30/03/2017; Pubblicazione in G. U. 05/04/2017
Massime associate alla pronuncia:
39498
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Livello della spesa regionale autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile per gli anni 2016-2017 - Determinazione prudenziale da parte della Regione nelle more della definizione dell'accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze sul patto di stabilità interno relativo ai medesimi anni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di parametri privi di adeguato svolgimento argomentativo - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Livello della spesa regionale autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile per gli anni 2016-2017 - Determinazione prudenziale da parte della Regione nelle more della definizione dell'accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze sul patto di stabilità interno relativo ai medesimi anni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di parametri privi di adeguato svolgimento argomentativo - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto di adeguato svolgimento argomentativo in ordine ai parametri evocati - la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento agli artt. 119, secondo comma, 120, secondo comma (in relazione alla tutela dell'unità economica della Repubblica), e 81, terzo comma, Cost., ed avente ad oggetto l'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, che determina la spesa regionale autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile per gli anni 2016-2017, nell'attesa della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione sul patto di stabilità interno per i medesimi anni.
È dichiarata inammissibile - per difetto di adeguato svolgimento argomentativo in ordine ai parametri evocati - la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento agli artt. 119, secondo comma, 120, secondo comma (in relazione alla tutela dell'unità economica della Repubblica), e 81, terzo comma, Cost., ed avente ad oggetto l'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, che determina la spesa regionale autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile per gli anni 2016-2017, nell'attesa della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione sul patto di stabilità interno per i medesimi anni.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
11/12/2015
n. 19
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte