Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Spesa regionale autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile per gli anni 2016-2017 - Determinazione prudenziale da parte della Regione nelle more della definizione dell'accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze sul patto di stabilità interno relativo ai medesimi anni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza, in ragione del carattere provvisorio della disciplina impugnata - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 - dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, il quale, in attesa dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione sul patto di stabilità interno relativo agli anni 2016 e 2017, determina prudenzialmente la spesa regionale autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile per gli stessi anni, altresì autorizzando la Giunta regionale ad adottare le occorrenti misure di contenimento della spesa e a incrementare l'autorizzazione di spesa al fine di adeguarla all'obiettivo fissato a seguito dell'accordo. La norma impugnata intende stabilire una mera programmazione regionale interna, finalizzata ad assicurare la continuità gestionale, in una prospettiva funzionalmente e temporalmente limitata. Tale carattere provvisorio esclude che sia violato il principio fondamentale dell'accordo, previsto dal citato comma 454, dovendo ritenersi implicito nella disposizione censurata l'impegno della Regione ad adeguarsi a quanto successivamente concordato, comprese le eventuali riduzioni degli stanziamenti rese necessarie dall'accordo e l'inclusione nel calcolo della spesa eurocompatibile delle voci di cui lo Stato - senza indicare specifiche violazioni dei criteri stabiliti nell'evocato parametro interposto - ha contestato l'esclusione. (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2016, n. 40 del 2016, n. 238 del 2015, n. 156 del 2015, n. 82 del 2015, n. 77 del 2015 e n. 19 del 2015, che hanno escluso l'illegittimità costituzionale del principio posto dall'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012).
Lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso i punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. Ciò anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversità delle situazioni esistenti nelle varie realtà territoriali. (Precedente citato: sentenza n. 19 del 2015).