Ordinanza 64/2017 (ECLI:IT:COST:2017:64)
Massima numero 39582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
08/03/2017; Decisione del
08/03/2017
Deposito del 30/03/2017; Pubblicazione in G. U. 05/04/2017
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Eccezioni e istanze delle parti costituite e degli intervenienti - Eccezione di inammissibilità formulata genericamente - Rigetto.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Eccezioni e istanze delle parti costituite e degli intervenienti - Eccezione di inammissibilità formulata genericamente - Rigetto.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, nn. 3) e 4), della legge n. 228 del 2012, rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., non è accolta l'eccezione di inammissibilità genericamente formulata in ragione di un solo asserito difetto di rilevanza della questione (sulla cui sussistenza il giudice a quo ha, peraltro, adeguatamente motivato).
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, nn. 3) e 4), della legge n. 228 del 2012, rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., non è accolta l'eccezione di inammissibilità genericamente formulata in ragione di un solo asserito difetto di rilevanza della questione (sulla cui sussistenza il giudice a quo ha, peraltro, adeguatamente motivato).
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2012
n. 228
art. 1
co. 20
codice di procedura civile
n.
art. 548
co.
legge
24/12/2012
n. 228
art. 1
co. 20
codice di procedura civile
n.
art. 549
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte