Ordinanza 64/2017 (ECLI:IT:COST:2017:64)
Massima numero 39582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  08/03/2017;  Decisione del  08/03/2017
Deposito del 30/03/2017; Pubblicazione in G. U. 05/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39581  39583


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Eccezioni e istanze delle parti costituite e degli intervenienti - Eccezione di inammissibilità formulata genericamente - Rigetto.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, nn. 3) e 4), della legge n. 228 del 2012, rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., non è accolta l'eccezione di inammissibilità genericamente formulata in ragione di un solo asserito difetto di rilevanza della questione (sulla cui sussistenza il giudice a quo ha, peraltro, adeguatamente motivato).

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 20

codice di procedura civile    n.   art. 548  co. 

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 20

codice di procedura civile    n.   art. 549  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte