Ordinanza 64/2017 (ECLI:IT:COST:2017:64)
Massima numero 39583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
08/03/2017; Decisione del
08/03/2017
Deposito del 30/03/2017; Pubblicazione in G. U. 05/04/2017
Titolo
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi - Contestazione del debito del terzo pignorato - Procedura di risoluzione introdotta dalla "legge di stabilità 2013" - Abolizione del giudizio di accertamento previsto dalla normativa antecedente e previsione di un accertamento sommario, rimesso allo stesso giudice dell'esecuzione - Denunciata carenza di adeguate garanzie difensive e di contraddittorio, violazione del principio del giusto processo, del diritto di difesa, di diritti inviolabili dell'uomo e del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Sopravvenuta modifica delle norme censurate - Restituzione degli atti al rimettente.
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi - Contestazione del debito del terzo pignorato - Procedura di risoluzione introdotta dalla "legge di stabilità 2013" - Abolizione del giudizio di accertamento previsto dalla normativa antecedente e previsione di un accertamento sommario, rimesso allo stesso giudice dell'esecuzione - Denunciata carenza di adeguate garanzie difensive e di contraddittorio, violazione del principio del giusto processo, del diritto di difesa, di diritti inviolabili dell'uomo e del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Sopravvenuta modifica delle norme censurate - Restituzione degli atti al rimettente.
Testo
È ordinata la restituzione degli atti al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo perché valuti, alla stregua dello ius superveniens, la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo e sesto comma, Cost. - dell'art. 1, comma 20, nn. 3) e 4), della legge n. 228 del 2012, rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., a norma dei quali la soluzione dell'eventuale contestazione del debito del terzo pignorato consegue ad un accertamento sommario, rimesso allo stesso giudice dell'esecuzione, in asserita mancanza di diverse forme di tutela del terzo pignorato (e, specularmente, del creditore procedente), tra cui l'effettività e pienezza del contraddittorio e la necessità dell'assistenza difensiva. Successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 13, comma 1, lett. m-bis) e m-ter), del d.l. n. 83 del 2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015) - applicabile, ai sensi del successivo art. 23, comma 9, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.l., e, quindi, anche al giudizio a quo - ha modificato le disposizioni denunciate in correlazione a più profili oggetto di censura nell'ordinanza di rimessione.
È ordinata la restituzione degli atti al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo perché valuti, alla stregua dello ius superveniens, la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo e sesto comma, Cost. - dell'art. 1, comma 20, nn. 3) e 4), della legge n. 228 del 2012, rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., a norma dei quali la soluzione dell'eventuale contestazione del debito del terzo pignorato consegue ad un accertamento sommario, rimesso allo stesso giudice dell'esecuzione, in asserita mancanza di diverse forme di tutela del terzo pignorato (e, specularmente, del creditore procedente), tra cui l'effettività e pienezza del contraddittorio e la necessità dell'assistenza difensiva. Successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 13, comma 1, lett. m-bis) e m-ter), del d.l. n. 83 del 2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015) - applicabile, ai sensi del successivo art. 23, comma 9, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.l., e, quindi, anche al giudizio a quo - ha modificato le disposizioni denunciate in correlazione a più profili oggetto di censura nell'ordinanza di rimessione.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2012
n. 228
art. 1
co. 20
codice di procedura civile
n.
art. 548
co.
legge
24/12/2012
n. 228
art. 1
co. 20
codice di procedura civile
n.
art. 549
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 6
Altri parametri e norme interposte