Ambiente - Gestione delle risorse idriche - Individuazione degli enti di governo dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) - Obbligo per le Regioni inadempienti di provvedere con "delibera" entro il 31 dicembre 2014 - Potere sostitutivo del Governo decorso tale termine - Ricorso della Regione Campania - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. b), n. 1), del d.l. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 164 del 2014, promossa dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 97, 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 120, 121 e 123, primo comma, Cost.
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia alla impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione dei processi ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze n. 49 del 2017, n. 264 del 2016, n. 171 del 2016, n. 62 del 2016 e n. 6 del 2016).