Sanità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Prestazioni analitiche di prima istanza - Effettuazione con l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida nelle c.d. "farmacie di servizi" - Indicazione con legge regionale della disciplina statale di riferimento - Ricorso del Governo - Denunciata novazione di fonte legislativa statale recante principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Mero richiamo alle sopravvenute norme statali di principio cui il legislatore regionale intende adeguarsi - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 11 del 2016, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto - prevedendo che nelle farmacie aperte al pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza indicate nel decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010 e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 153 del 2009 - comporterebbe una illegittima novazione della fonte legislativa statale nella materia di legislazione concorrente "tutela della salute". Con la disposizione censurata, il legislatore regionale non si è appropriato dei principi stabiliti dalla legge statale e riservati alla competenza di quest'ultima, riproducendone il contenuto, bensì ha modificato il precedente art. 10, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 21 del 1991 in modo da renderlo aderente alla legislazione statale sopravvenuta, richiamando, anche con espliciti riferimenti testuali, i nuovi principi fondamentali in materia di "tutela della salute" contenuti nel d.lgs. n. 153 del 2009, e rinviando per gli aspetti attuativi al d.m. 16 dicembre 2010, specificamente menzionato. Un simile intervento di adeguamento della previgente disciplina regionale ai principi fondamentali contenuti in norme statali sopravvenute va considerato pienamente legittimo, se non addirittura imposto ai sensi del medesimo art. 117, terzo comma, Cost., evocato dal ricorrente.
Allorchè il legislatore regionale non si appropria, riproducendone i contenuti, dei principi stabiliti dalla legge statale nell'esercizio della competenza ad essa riservata, ma richiama, nell'esercizio della competenza legislativa concorrente, i principi fondamentali della materia desumibili dalla legislazione statale vigente, precisando gli estremi della normativa statale alla quale la Regione è tenuta ad adeguarsi, non può ritenersi correttamente evocato il tema della novazione della fonte, né sono applicabili i principi della giurisprudenza costituzionale che riscontrano un vizio di incostituzionalità nelle leggi regionali ripetitive di contenuti di leggi dello Stato, espressive di una competenza riservata a quest'ultimo, a prescindere dalla conformità o dalla difformità della legge regionale rispetto a quella statale. (Precedente citato: sentenza n. 195 del 2015).