Sanità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Prestazioni analitiche di prima istanza - Rilevamento di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale con l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida - Possibilità di effettuazione presso gli esercizi commerciali di vicinato e le medie e grandi strutture di vendita secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale - Contrasto con la legislazione statale che consente tali prestazioni alle sole farmacie convenzionate con il SSN - Violazione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 11 del 2016, aggiuntivo del comma 3-bis all'art. 10 della legge reg. Piemonte n. 21 del 1991, che, innovando significativamente la precedente disciplina regionale, estende agli esercizi di vicinato e alle medie e grandi strutture di vendita la possibilità di effettuare talune prestazioni analitiche di prima istanza (rilevamento di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale), secondo modalità stabilite da disposizioni della Giunta regionale. La norma regionale impugnata dal Governo, ampliando il novero degli esercizi commerciali abilitati ad effettuare dette prestazioni analitiche, si pone in contrasto con i principi fondamentali della materia "tutela della salute" contenuti nella vigente normativa statale, la quale limita la possibilità di effettuare le prestazioni analitiche di autocontrollo (come quelle contemplate dalla disposizione impugnata) alle sole farmacie convenzionate con il SSN (art. 1, comma 2, lett. d ed e, del d.lgs. n. 153 del 2009), consentendo che negli esercizi di vicinato e nelle grandi e medie strutture di vendita possano solo vendersi talune classi di medicinali non soggette a prescrizione medica (art. 32 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito).
All'art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del d.lgs. n. 153 del 2009 - riguardante l'effettuazione, presso le farmacie, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo - va riconosciuta natura di principio fondamentale in materia di "tutela della salute".
Per costante giurisprudenza costituzionale, i criteri stabiliti dalla legislazione statale relativi all'organizzazione dei servizi delle farmacie costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute, in quanto finalizzati a garantire che sia mantenuto un elevato e uniforme livello di qualità dei servizi in tutto il territorio, a tutela di un bene, quale la salute della persona, che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali. (Precedente citato: sentenza n. 255 del 2013).