Sentenza 67/2017 (ECLI:IT:COST:2017:67)
Massima numero 39484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  07/03/2017;  Decisione del  07/03/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39483  39485  39486


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi - Riconoscimento alla Regione e ai Comuni del compito di individuare i relativi criteri e modalità - Ricorso del Governo - Denunciata possibilità di discriminazione tra le diverse confessioni religiose, a seconda che abbiano regolato o meno i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese - Conseguente ipotizzata violazione dell'eguale libertà delle confessioni e del diritto di libertà religiosa - Insussistenza alla stregua di interpretazione della norma esente dai vizi ipotizzati - Riferibilità di questi ultimi ad eventuali illegittime applicazioni di essa - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione.

Testo
È dichiarata non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 Cost. - dell'art. 2 della legge reg. Veneto n. 12 del 2016, nella parte in cui introduce, nella legge reg. Veneto n. 11 del 2004, l'art. 31-bis. La norma impugnata, nel riconoscere alla Regione e ai Comuni veneti il compito di individuare i criteri e le modalità per la realizzazione delle attrezzature religiose, prende in considerazione tutte le possibili forme di confessione religiosa (Chiesa Cattolica, confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost., e altre confessioni religiose), senza introdurre alcuna distinzione in ragione della circostanza che sia stata stipulata un'intesa con lo Stato, e non può quindi essere interpretata nel senso di consentire alla Regione e ai Comuni di realizzare la pianificazione di attrezzature religiose secondo criteri e modalità discriminatori in ragione della presenza o meno dell'intesa tra la confessione religiosa interessata e lo Stato. Ciò non esclude la possibilità che le autorità competenti operino ragionevoli differenziazioni, poiché l'eguale libertà delle confessioni religiose di organizzarsi e di operare non implica che a tutte debba assicurarsi un'eguale porzione dei contributi o degli spazi disponibili, essendo naturale che, nella distribuzione di utilità limitate (come le sovvenzioni pubbliche o la facoltà di utilizzare suolo), siano valutati tutti i pertinenti interessi pubblici e venga dato adeguato rilievo all'entità della presenza sul territorio dell'una o dell'altra confessione, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione. La paventata lesione dei principi costituzionali invocati (eguale libertà delle confessioni e libertà di religione) non discende, dunque, dal tenore della disposizione censurata in sé, ma dalle eventuali sue illegittime applicazioni, che potranno essere censurate, caso per caso, nelle opportune sedi giurisdizionali. (Precedente citato: sentenza n. 63 del 2016, dichiarativa dell'incostituzionalità di norme della Regione Lombardia che imponevano alle confessioni religiose non firmatarie di intese con lo Stato requisiti differenziati e più stringenti per la programmazione e la realizzazione di luoghi di culto).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  12/04/2016  n. 12  art. 2  co. 

legge della Regione Veneto  23/04/2004  n. 11  art. 31  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 8

Costituzione  art. 19

Altri parametri e norme interposte