Sentenza 67/2017 (ECLI:IT:COST:2017:67)
Massima numero 39485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
07/03/2017; Decisione del
07/03/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Genericità delle censure - Esclusione in presenza dei necessari riferimenti normativi e di adeguato svolgimento argomentativo - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Ricorso in via principale - Genericità delle censure - Esclusione in presenza dei necessari riferimenti normativi e di adeguato svolgimento argomentativo - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità delle censure, formulata dalla Regione resistente nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 2 della legge reg. Veneto n. 12 del 2016, nella parte in cui (al secondo periodo del comma 3 dell'art. 31-ter da esso aggiunto alla legge regionale n. 11 del 2004) consente che nella convenzione urbanistica per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, stipulata tra il soggetto richiedente e il comune interessato, sia previsto l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto. Sia il ricorso che la memoria depositati dall'Avvocatura generale dello Stato forniscono i riferimenti normativi necessari e dispiegano adeguati percorsi argomentativi a sostegno della lamentata irragionevolezza e violazione sia della libertà di culto, sia del riparto di competenze tra Stato e Regioni, in modo da consentire l'esame nel merito delle questioni prospettate.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità delle censure, formulata dalla Regione resistente nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 2 della legge reg. Veneto n. 12 del 2016, nella parte in cui (al secondo periodo del comma 3 dell'art. 31-ter da esso aggiunto alla legge regionale n. 11 del 2004) consente che nella convenzione urbanistica per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, stipulata tra il soggetto richiedente e il comune interessato, sia previsto l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto. Sia il ricorso che la memoria depositati dall'Avvocatura generale dello Stato forniscono i riferimenti normativi necessari e dispiegano adeguati percorsi argomentativi a sostegno della lamentata irragionevolezza e violazione sia della libertà di culto, sia del riparto di competenze tra Stato e Regioni, in modo da consentire l'esame nel merito delle questioni prospettate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
12/04/2016
n. 12
art. 2
co.
legge della Regione Veneto
23/04/2004
n. 11
art. 31
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte