Sentenza 67/2017 (ECLI:IT:COST:2017:67)
Massima numero 39486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  07/03/2017;  Decisione del  07/03/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39483  39484  39485


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi - Possibilità che la convenzione urbanistica tra il soggetto richiedente e il Comune interessato preveda l'impegno a utilizzare la lingua italiana per tutte le attività non strettamente connesse alle pratiche rituali di culto - Irragionevole eccentricità di tale previsione rispetto agli interessi ricadenti nel perimetro delle attribuzioni regionali finalizzate al "governo del territorio" - Eccedenza dal ragionevole esercizio della relativa competenza legislativa concorrente in tale materia - Incidenza su diritti fondamentali della persona, inerenti all'uso della lingua - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo [per violazione degli artt. 2, 3 e 117, terzo comma, Cost.] l'art. 2 della legge reg. Veneto n. 12 del 2016, nella parte in cui, nell'introdurre nella l. reg. Veneto n. 11 del 2004 l'art. 31-ter, al suo comma 3 [secondo periodo], dispone che «Nella convenzione può, altresì, essere previsto l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto». La disposizione impugnata dal Governo - avendo ad oggetto la pianificazione urbanistica degli edifici adibiti a luogo di culto - afferisce alla materia del "governo del territorio", di competenza legislativa concorrente. La Regione è titolata, nel regolare la coesistenza dei diversi interessi che insistono sul proprio territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e la realizzazione dei luoghi di culto e, nell'esercizio di tali competenze, può imporre quelle condizioni e quelle limitazioni, che siano strettamente necessarie a garantire le finalità di governo del territorio affidate alle sue cure. Eccede da un ragionevole esercizio di dette competenze l'introduzione di un obbligo, quale l'impiego della lingua italiana, del tutto eccentrico rispetto ai menzionati interessi e palesemente incongruo rispetto sia alla finalità della normativa regionale in generale, sia a quella della disposizione censurata in particolare. A fronte dell'importanza della lingua quale elemento di identità individuale e collettiva, veicolo di trasmissione di cultura ed espressione della dimensione relazionale della personalità umana, la disposizione impugnata si presta a determinare ampie limitazioni di diritti fondamentali della persona di rilievo costituzionale, in difetto di un rapporto chiaro di stretta strumentalità e proporzionalità rispetto ad altri interessi costituzionalmente rilevanti, ricompresi nel perimetro delle attribuzioni regionali.

La legislazione regionale in materia di edilizia di culto trova la sua ragione e giustificazione - propria della materia urbanistica - nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende perciò anche i servizi religiosi. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016 e n. 195 del 1993).

La lingua è elemento di identità individuale e collettiva, veicolo di trasmissione di cultura ed espressione della dimensione relazionale della personalità umana. (Precedente citato: sentenza n. 42 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  12/04/2016  n. 12  art. 2  co. 

legge della Regione Veneto  23/04/2004  n. 11  art. 31  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 8

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte