Sentenza 68/2017 (ECLI:IT:COST:2017:68)
Massima numero 39452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  07/02/2017;  Decisione del  07/02/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39453  39454  39455  39456  39541  39542  39543


Titolo
Borsa - Abuso di informazioni privilegiate - Illeciti depenalizzati dalla legge n. 62 del 2005 commessi anteriormente all'entrata in vigore di essa - Trattamento sanzionatorio - Applicabilità della c.d. confisca per equivalente (purché il procedimento penale non sia stato definito) - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Censura priva di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili - perché prive di motivazione in ordine alla violazione del parametro evocato - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 e 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, censurati dalla Corte di Cassazione, seconda sez. civile, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono che la confisca per equivalente si applichi anche alle violazioni depenalizzate dalla legge n. 62 del 2005, commesse prima dell'entrata in vigore di essa.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  24/02/1998  n. 58  art. 187  co. 

legge  18/04/2005  n. 62  art. 9  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte