Sentenza 68/2017 (ECLI:IT:COST:2017:68)
Massima numero 39453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Titolo
Borsa - Abuso di informazioni privilegiate - Illeciti depenalizzati dalla legge n. 62 del 2005 commessi anteriormente all'entrata in vigore di essa - Trattamento sanzionatorio - Applicabilità della c.d. confisca per equivalente (purché il procedimento penale non sia stato definito) - Denunciata violazione del principio di irretroattività delle sanzioni qualificabili come penali ai sensi dell'art. 7 CEDU - Mancanza di lesività della disposizione censurata - Inammissibilità delle questioni.
Borsa - Abuso di informazioni privilegiate - Illeciti depenalizzati dalla legge n. 62 del 2005 commessi anteriormente all'entrata in vigore di essa - Trattamento sanzionatorio - Applicabilità della c.d. confisca per equivalente (purché il procedimento penale non sia stato definito) - Denunciata violazione del principio di irretroattività delle sanzioni qualificabili come penali ai sensi dell'art. 7 CEDU - Mancanza di lesività della disposizione censurata - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per mancanza di lesività della disposizione denunciata - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, sollevate dalla Corte di Cassazione, seconda sez. civ., in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 della CEDU). La scelta del legislatore di rendere la confisca per equivalente retroattivamente applicabile agli illeciti commessi prima che fossero depenalizzati dalla legge n. 62 del 2005 è ascrivibile solo all'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, e non anche al citato art. 187-sexies, che si limita a disciplinare la medesima confisca; pertanto, il giudizio incidentale diretto a sindacare tale scelta ha per oggetto ammissibile solo l'art. 9, comma 6, la cui chiarezza non lascia all'interprete alcun margine di interpretazione correttiva idonea a escludere l'efficacia retroattiva della misura in discussione. (Precedente citato: sentenza n. 42 del 2017, sul potere della Corte di verificare la possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata negata dal rimettente).
Sono dichiarate inammissibili - per mancanza di lesività della disposizione denunciata - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, sollevate dalla Corte di Cassazione, seconda sez. civ., in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 della CEDU). La scelta del legislatore di rendere la confisca per equivalente retroattivamente applicabile agli illeciti commessi prima che fossero depenalizzati dalla legge n. 62 del 2005 è ascrivibile solo all'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, e non anche al citato art. 187-sexies, che si limita a disciplinare la medesima confisca; pertanto, il giudizio incidentale diretto a sindacare tale scelta ha per oggetto ammissibile solo l'art. 9, comma 6, la cui chiarezza non lascia all'interprete alcun margine di interpretazione correttiva idonea a escludere l'efficacia retroattiva della misura in discussione. (Precedente citato: sentenza n. 42 del 2017, sul potere della Corte di verificare la possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata negata dal rimettente).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/02/1998
n. 58
art. 187
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 7