Sentenza 68/2017 (ECLI:IT:COST:2017:68)
Massima numero 39454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  07/02/2017;  Decisione del  07/02/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39452  39453  39455  39456  39541  39542  39543


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Questione sollevata nel giudizio di cassazione - Inerenza della norma censurata ad uno dei motivi del ricorso - Sussistenza della rilevanza - Rigetto di eccezione di inammissibilità.

Testo
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, promossi dalla Corte di cassazione, seconda sez. civile, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, basata sull'assunto che i motivi del ricorso per cassazione non riguarderebbero l'applicazione retroattiva della confisca per equivalente agli illeciti depenalizzati, con conseguente non applicabilità nel giudizio a quo della norma censurata. A prescindere da ogni altro rilievo, il rimettente dà analiticamente conto, in ciascuna delle ordinanze di rimessione, del motivo di ricorso concernente l'applicazione retroattiva della confisca per equivalente, la cui legittimità è stata contestata dalle parti ricorrenti nei giudizi a quibus.

Atti oggetto del giudizio

legge  18/04/2005  n. 62  art. 9  co. 6

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte