Sentenza 68/2017 (ECLI:IT:COST:2017:68)
Massima numero 39455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Titolo
Pena - Divieto di retroattività (art. 25, secondo comma, Cost.) - Riferibilità anche alle sanzioni (non penali) qualificabili come pena ai sensi dell'art. 7 CEDU - Fondamento.
Pena - Divieto di retroattività (art. 25, secondo comma, Cost.) - Riferibilità anche alle sanzioni (non penali) qualificabili come pena ai sensi dell'art. 7 CEDU - Fondamento.
Testo
Il divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. concerne non soltanto le pene qualificate come tali dall'ordinamento nazionale, ma anche quelle così qualificabili per effetto dell'art. 7 della CEDU, perché punire a qualsivoglia titolo la persona per un fatto privo di antigiuridicità quando è stato commesso significa violare il cuore dell'affidamento che l'individuo è legittimato a riporre nello Stato quanto all'esercizio della potestà pubblica in forme prive di arbitrarietà e irrazionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 196 del 2010 e n. 364 del 1988).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 7