Sentenza 68/2017 (ECLI:IT:COST:2017:68)
Massima numero 39456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  07/02/2017;  Decisione del  07/02/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39452  39453  39454  39455  39541  39542  39543


Titolo
Sanzioni amministrative - Sanzioni amministrative qualificabili come pena ai sensi dell'art. 7 CEDU - Riferibilità ad esse delle sole tutele previste dalla CEDU - Esclusione ad ogni altro effetto dell'attrazione dell'illecito amministrativo nell'area del diritto penale.

Testo

Il riconoscimento della natura di "pena", ai sensi dell'art. 7 della CEDU, a una sanzione qualificata come amministrativa dall'ordinamento nazionale, comporta l'obbligo, discendente dall'art. 117, primo comma, Cost., di estendere ad essa tutte le tutele previste dalla Convenzione e quelle soltanto, continuando invece l'illecito a rivestire per ogni altro aspetto carattere amministrativo. Diversamente, vi sarebbe indubbiamente una frizione con il principio costituzionale di sussidiarietà, il quale continua ad assicurare l'autonomia dell'illecito amministrativo dal diritto penale. Al contrario, il recepimento della CEDU nell'ordinamento giuridico si muove nel segno dell'incremento delle libertà individuali, e mai del loro detrimento, come potrebbe invece accadere nel caso di un definitivo assorbimento dell'illecito amministrativo nell'area di ciò che è penalmente rilevante. (Precedenti citati: sentenza n. 317 del 2009; sentenze n. 43 del 2017 e n. 49 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 7