Sentenza 68/2017 (ECLI:IT:COST:2017:68)
Massima numero 39542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Titolo
Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) - Applicazione e interpretazione delle relative norme - Obbligo per i giudici degli Stati aderenti anche quando il caso non sia riconducibile a "precedenti" puntuali della Corte di Strasburgo.
Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) - Applicazione e interpretazione delle relative norme - Obbligo per i giudici degli Stati aderenti anche quando il caso non sia riconducibile a "precedenti" puntuali della Corte di Strasburgo.
Testo
È da respingere l'idea che l'interprete non possa applicare la CEDU, se non con riferimento ai casi che siano già stati oggetto di puntuali pronunce da parte della Corte EDU. Al contrario, l'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme della CEDU è attribuito in prima battuta ai giudici degli Stati membri, il cui dovere di evitare violazioni della CEDU li obbliga ad applicarne le norme, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte di Strasburgo, specie quando il caso sia riconducibile a "precedenti" della giurisprudenza del giudice europeo. In tale attività interpretativa, che gli compete istituzionalmente ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune incontra il solo limite costituito dalla presenza di una normativa nazionale di contenuto contrario alla CEDU. In tale caso, la disposizione interna va censurata innanzi alla Corte costituzionale per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., ove non sia in alcun modo interpretabile in senso convenzionalmente orientato. (Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 36 del 2016, n. 49 del 2015, n. 239 del 2009 e n. 349 del 2007).
È da respingere l'idea che l'interprete non possa applicare la CEDU, se non con riferimento ai casi che siano già stati oggetto di puntuali pronunce da parte della Corte EDU. Al contrario, l'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme della CEDU è attribuito in prima battuta ai giudici degli Stati membri, il cui dovere di evitare violazioni della CEDU li obbliga ad applicarne le norme, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte di Strasburgo, specie quando il caso sia riconducibile a "precedenti" della giurisprudenza del giudice europeo. In tale attività interpretativa, che gli compete istituzionalmente ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune incontra il solo limite costituito dalla presenza di una normativa nazionale di contenuto contrario alla CEDU. In tale caso, la disposizione interna va censurata innanzi alla Corte costituzionale per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., ove non sia in alcun modo interpretabile in senso convenzionalmente orientato. (Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 36 del 2016, n. 49 del 2015, n. 239 del 2009 e n. 349 del 2007).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte