Borsa - Abuso di informazioni privilegiate - Illeciti depenalizzati dalla legge n. 62 del 2005 commessi anteriormente all'entrata in vigore di essa - Trattamento sanzionatorio - Applicabilità della c.d. confisca per equivalente (purché il procedimento penale non sia stato definito) - Denunciata violazione del principio di irretroattività delle sanzioni qualificabili come penali ai sensi dell'art. 7 CEDU - Omessa verifica da parte del rimettente del carattere in concreto più o meno afflittivo del regime sanzionatorio, complessivamente considerato, previsto per l'illecito depenalizzato - Conseguente erroneità di presupposto interpretativo - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - perché basate su erroneo presupposto interpretativo - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, censurato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 CEDU), dalla Corte di Cassazione, seconda sez. civile, nella parte in cui prevede l'applicabilità della confisca per equivalente alle ipotesi di abuso di informazioni privilegiate commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2005 che le ha depenalizzate. La disciplina transitoria censurata collega al fatto antigiuridico pregresso, depenalizzato da reato a illecito amministrativo, il trattamento sanzionatorio previsto per quest'ultimo dall'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, basandosi sulla astratta presunzione che la sanzione amministrativa sia in ogni caso più favorevole di quella penale. Nondimeno, il nuovo trattamento sanzionatorio previsto per l'illecito amministrativo continua ad avere natura di "pena" ai sensi dell'art. 7 della CEDU, in quanto include la confisca per equivalente (precedentemente non prevista), la quale, svolgendo con tratti di significativa afflittività una funzione punitiva, risponde positivamente ai criteri "Engel" enunciati dalla giurisprudenza della Corte EDU. Ciò comporta l'inquadramento della fattispecie nell'ambito del fenomeno della successione di leggi penali nel tempo, conosciuto e risolto dalla giurisprudenza convenzionale nel senso della necessaria applicazione della lex mitior, e demanda al giudice rimettente il compito di verificare in concreto (avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico) se il sopravvenuto trattamento sanzionatorio, assunto nel suo complesso e dunque comprensivo della confisca per equivalente, si renda, in quanto di maggior favore, applicabile al fatto pregresso, non sussistendo in tal caso (contrariamente all'erronea tesi del medesimo giudice) alcun ostacolo costituzionale all'applicazione retroattiva della confisca per equivalente; ovvero, se il nuovo trattamento punitivo in concreto rivesta un carattere maggiormente afflittivo di quello comminato prima della depenalizzazione. Soltanto in tal caso - la cui verificazione spetta al giudice a quo accertare e adeguatamente motivare - potrebbe venire in considerazione un dubbio sulla legittimità costituzionale del medesimo art. 9, comma 6, nella parte in cui prescrive l'applicazione della confisca di valore e assoggetta pertanto il reo a una sanzione penale in concreto più gravosa di quella che sarebbe applicabile in base alla legge vigente all'epoca della commissione del fatto. Il mancato scioglimento di questo preliminare nodo interpretativo rende le questioni inammissibili. (Precedenti citati: ordinanze n. 301 del 2009 e n. 97 del 2009, che hanno escluso la retroattiva applicabilità ai reati tributari, per effetto dell'estensione ad essi dell'art. 322-ter cod. pen., della confisca di valore da tale norma prevista; sentenza n. 236 del 2011, che ha reputato conforme all'art. 7 della CEDU l'inapplicabilità dei nuovi più brevi termini di prescrizione ai processi già pendenti in grado di appello o davanti alla Corte di cassazione).
A differenza dalla confisca diretta dei beni che hanno un rapporto di pertinenzialità con il reato - la quale, reagendo alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di tali beni, assolve a una funzione essenzialmente preventiva - la confisca per equivalente prevista dall'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, al pari delle altre ipotesi di confisca di valore vagliate dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza costituzionale, palesa una connotazione prevalentemente afflittiva e risponde a una funzione punitiva, applicandosi a beni che non sono collegati al reato da un nesso diretto, attuale e strumentale. (Precedenti citati: sentenza n. 46 del 1964, sulla natura della confisca, come pena o misura non penale, secondo le finalità attribuite dalla legge; ordinanze n. 301 e n. 97 del 2009, specificamente riferite alla confisca di valore regolata dall'art. 322-ter cod. pen.).