Sentenza 103/2024 (ECLI:IT:COST:2024:103)
Massima numero 46192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  08/05/2024;  Decisione del  08/05/2024
Deposito del 07/06/2024; Pubblicazione in G. U. 12/06/2024
Massime associate alla pronuncia:  46193  46194  46195  46196  46197


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di definire in modo esatto la questione e, in caso di ricorso avverso norma regionale per invasione delle materie di competenza esclusiva dello Stato, di chiarire il meccanismo che realizza il lamentato vulnus (nel caso di specie: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione della Regione autonoma Sardegna che ha stabilito una procedura specifica per il mutamento di destinazione delle zone gravate da usi civici per consentire l'installazione su di esse di impianti di produzione di energie rinnovabili). (Classif. 113003).

Testo

L’onere di esatta definizione della questione e di puntuale motivazione è particolarmente rilevante nel ricorso in via principale, e la sua carenza conduce alla inammissibilità. (Precedenti: S. 58/23 - mass. 45395 - 45398; S. 5/22 - mass. 44460; S. 83/18 - mass. 40492).

 L’impugnazione avverso una disposizione regionale che arrechi pregiudizio alle attribuzioni statali, incidendo su materie rientranti nelle competenze legislative dello Stato, deve essere adeguatamente motivata e, a supporto delle censure prospettate, deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato; inoltre, quando il vizio sia prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate, è necessario evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato. (Precedenti: S. 58/23 - mass. 45394; S. 232/19 - mass. 40824; S. 71/22).

(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., nonché all’art. 3, primo comma, lettere f e n, dello statuto speciale per la Sardegna, dell’art. 13, comma 1, lettera b, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui ha previsto una procedura ad hoc per il mutamento di destinazione delle zone gravate da usi civici per consentire l’installazione su di esse di impianti di produzione di energie rinnovabili. Il ricorrente si limita ad affermare che la disposizione impugnata non tiene conto del vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142, comma 1, lett, h, cod. beni culturali, evocato quale norma interposta costituente un limite alle competenze legislative regionali, senza chiarire, tuttavia, né le ragioni in base alle quali tale limite sarebbe superato, né perché il vulnus sarebbe causato o aggravato dal carattere semplificato della procedura).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  23/10/2023  n. 9  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 3  co. 1

statuto regione Sardegna  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 142    co. 1  lett. h)