Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervento delle parti di giudizi diversi dal giudizio a quo, sospesi in attesa della decisione della Corte costituzionale - Difetto di legittimazione e deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione e per tardività, l'intervento di Ignazio Messina & C. spa e di Costa Crociere spa nel giudizio incidentale di costituzionalità avente ad oggetto l'art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011. Le predette società sono parti di un giudizio, seppur sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale, diverso dal giudizio a quo, e comunque hanno depositato l'atto di intervento ben oltre il termine perentorio (venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'atto introduttivo) previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Secondo gli artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è di norma circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri (o, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale). L'intervento nel giudizio incidentale di soggetti estranei al giudizio a quo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.
Non incide sulla posizione dei terzi aspiranti a intervenire nel giudizio incidentale il fatto che il giudizio di cui sono parti sia stato sospeso in attesa della decisione sulla questione di costituzionalità scaturita da altro giudizio, perché altrimenti sarebbe eluso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 35 del 2017, n. 16 del 2017, n. 214 del 2016 e n. 173 del 2016).Il termine per il deposito dell'atto di intervento nel giudizio costituzionale (art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) ha natura perentoria. (Precedente citato: ordinanza allegata alla sentenza n. 187 del 2016).