Sentenza 69/2017 (ECLI:IT:COST:2017:69)
Massima numero 39896
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39895  39897  39898  39899  39900  39901  39902


Titolo
Thema decidendum - Deduzioni delle parti costituite nel giudizio incidentale - Censure e profili eccedenti i limiti dello scrutinio di costituzionalità fissati dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, non può essere esaminata nel merito la questione di violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione "ai rilevanti principi comunitari", cui ha fatto riferimento una delle parti costituite. L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri fissati nell'ordinanza di rimessione e non possono essere prese in considerazione ulteriori questioni o profili dedotti dalle parti (nel caso di specie, in termini oltremodo generici). (Precedenti citati: sentenze n. 215 del 2016 e n. 203 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 37  co. 6

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte