Sentenza 69/2017 (ECLI:IT:COST:2017:69)
Massima numero 39897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39895  39896  39898  39899  39900  39901  39902


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Ritenuta riferibilità della norma censurata a tutte le imprese ricorrenti nel giudizio a quo, a prescindere dalla specifica attività esercitata da ognuna - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011. Il giudice a quo, ritenendo che il perimetro dell'obbligo contributivo previsto dalla norma censurata corrisponda a quello delle funzioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti e comprenda quindi tutti gli aspetti del mercato dei trasporti e tutte le diverse attività (di logistica, spedizione, ecc.) svolte dalle imprese ricorrenti nel giudizio a quo, ha considerato queste ultime soggette al contributo, a prescindere da una disamina delle caratteristiche individuali di ognuna.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 37  co. 6

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte