Sentenza 69/2017 (ECLI:IT:COST:2017:69)
Massima numero 39899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
22/02/2017; Decisione del
22/02/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Titolo
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità sperimentata e consapevolmente esclusa dal rimettente - Verifica da parte della Corte costituzionale dell'esistenza di alternative ermeneutiche conformi a Costituzione - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità sperimentata e consapevolmente esclusa dal rimettente - Verifica da parte della Corte costituzionale dell'esistenza di alternative ermeneutiche conformi a Costituzione - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni per difetto di adeguata verifica della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata. Tale possibilità è stata sperimentata e consapevolmente scartata dal rimettente, attraverso l'enunciazione di argomenti testuali, logici, sistematici e storici, che denotano il tentativo in concreto di saggiare la possibilità di esegesi alternative, eventualmente conformi a Costituzione. Ciò non esclude che la Corte costituzionale, nell'esaminare il merito della questione, sia comunque tenuta a verificare l'esistenza di alternative ermeneutiche che consentano di interpretare la disposizione legislativa in modo conforme a Costituzione, in ossequio al costante principio giurisprudenziale per cui "le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne)". (Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 219 del 2016, n. 204 del 2016, n. 221 del 2015; sentenza n. 356 del 1996).
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni per difetto di adeguata verifica della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata. Tale possibilità è stata sperimentata e consapevolmente scartata dal rimettente, attraverso l'enunciazione di argomenti testuali, logici, sistematici e storici, che denotano il tentativo in concreto di saggiare la possibilità di esegesi alternative, eventualmente conformi a Costituzione. Ciò non esclude che la Corte costituzionale, nell'esaminare il merito della questione, sia comunque tenuta a verificare l'esistenza di alternative ermeneutiche che consentano di interpretare la disposizione legislativa in modo conforme a Costituzione, in ossequio al costante principio giurisprudenziale per cui "le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne)". (Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 219 del 2016, n. 204 del 2016, n. 221 del 2015; sentenza n. 356 del 1996).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 37
co. 6
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte