Sentenza 69/2017 (ECLI:IT:COST:2017:69)
Massima numero 39900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39895  39896  39897  39898  39899  39901  39902


Titolo
Prestazioni personali e patrimoniali - Riserva di legge a carattere relativo - Finalità di contenere la discrezionalità dell'amministrazione e prevenirne gli arbitrii a garanzia della libertà e proprietà individuale - Conseguente necessità che la fonte primaria, considerata nella complessiva disciplina della materia, stabilisca sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore - Rilievo, a tal fine, della previsione di forme procedurali aperte alla partecipazione di soggetti interessati e di organi tecnici.

Testo

La riserva di legge, di carattere relativo, prevista dall'art. 23 Cost. non consente di lasciare la determinazione della prestazione imposta all'arbitrio dell'ente impositore, ma solo di accordargli consistenti margini di regolazione delle fattispecie. La fonte primaria non può quindi limitarsi a prevedere una prescrizione normativa "in bianco", genericamente orientata ad un principio-valore, senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini, ma deve invece stabilire sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli, richiedendosi in particolare che la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2015, n. 115 del 2011 e n. 36 del 1959).

Con particolare riguardo alle prestazioni patrimoniali imposte, il legislatore deve indicare compiutamente il soggetto e l'oggetto della prestazione imposta, mentre l'intervento complementare ed integrativo da parte della p.a. deve rimanere circoscritto alla specificazione quantitativa (e qualche volta, anche qualitativa) della prestazione medesima, dovendo sussistere nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri per la concreta individuazione dell'onere imposto al soggetto nell'interesse generale (Precedente citato: sentenza n. 34 del 1986)

Il rispetto della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. va apprezzato prendendo in considerazione l'intero sistema delle norme in cui ciascuna prestazione s'inscrive, potendo eventuali carenze della singola disposizione di legge essere colmate attraverso una interpretazione sistematica del tessuto normativo, complessivamente considerato, in cui essa si innesta e dal quale sono stati tratti, anche per implicito, gli elementi essenziali dell'imposizione. (Precedente citato: sentenza n. 56 del 1972).

Posto che la ratio della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. è contenere la discrezionalità dell'amministrazione e prevenirne gli arbitrii a garanzia della libertà e proprietà individuale, l'eventuale indeterminatezza dei contenuti sostanziali della legge può ritenersi in certa misura compensata dalla previsione di talune forme procedurali aperte alla partecipazione di soggetti interessati e di organi tecnici. In questa logica, assumono rilievo la previsione di determinati "elementi o moduli procedimentali" che consentano la collaborazione di più enti o organi (specie se connotati da competenze specialistiche e chiamati a operare secondo criteri tecnici, anche di ordine economico) o anche la partecipazione delle categorie interessate. (Precedenti citati: sentenza n. 70 del 1960; sentenze n. 83 del 2015, n. 435 del 2001, n. 215 del 1998, n. 157 del 1996, n. 180 del 1996, n. 90 del 1994, n. 182 del 1994 e n. 34 del 1986).

La possibilità di valorizzare le forme di legalità procedurale previste dalla legge, ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 23 Cost., vale, in particolare, nei settori affidati ai poteri regolatori delle autorità amministrative indipendenti, quando vengano in rilievo profili caratterizzati da un elevato grado di complessità tecnica. In questi casi, la difficoltà di predeterminare con legge in modo rigoroso i presupposti delle funzioni amministrative attribuite alle autorità comporterebbe un inevitabile pregiudizio alle esigenze sottese alla riserva di legge, se non fossero quantomeno previste forme di partecipazione degli operatori di settore al procedimento di formazione degli atti.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte