Sentenza 69/2017 (ECLI:IT:COST:2017:69)
Massima numero 39901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39895  39896  39897  39898  39899  39900  39902


Titolo
Amministrazione pubblica - Finanziamento delle attività dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) - Contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati - Determinazione annuale da parte della stessa Autorità, in misura non superiore all'uno per mille dei fatturati, con atto sottoposto ad approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - Denunciata violazione della riserva (relativa) di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza alla stregua dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale - Non fondatezza della questione, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Testo

È dichiarata non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in legge n. 214 del 2011, sollevata dal TAR Piemonte in riferimento all'art. 23 Cost. La norma censurata - prevedendo che le attività dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sono finanziate mediante un contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, non superiore all'uno per mille dei loro fatturati, determinato annualmente dall'Autorità stessa, con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - non viola la riserva relativa di legge in tema di prestazioni patrimoniali imposte, cui tale contributo è senza dubbio soggetto, poiché, ad un esame sistematico del contesto normativo di riferimento, il potere impositivo dell'amministrazione trova - nella disposizione censurata e nelle altre norme pertinenti, anche di principio - limiti, indirizzi, parametri e vincoli procedimentali complessivamente adeguati ad arginarne la discrezionalità, anche nella prospettiva dei controlli e, segnatamente, dei controlli giurisdizionali (la cui incisività in concreto è, a propria volta, essenziale per l'effettività dell'art. 23 Cost.). In particolare, esplicitamente il potere di determinare il contributo è attribuito all'ART ed è stabilito un limite massimo all'aliquota impositiva; la platea degli obbligati deve ritenersi comprensiva solo di coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali; la discrezionalità dell'Autorità incontra un significativo argine sul piano procedimentale nel previsto intervento degli organi governativi, ai cui rilievi l'Autorità deve conformarsi, e nel coinvolgimento, deliberato dall'ART, delle categorie imprenditoriali interessate; l'ammontare da finanziare mediante contributo deve ritenersi corrispondente alle esigenze operative e al fabbisogno complessivo dell'Autorità (risultanti dai bilanci preventivi e dai rendiconti della gestione, soggetti al controllo della Corte dei conti e pubblicati nella G.U.), a loro volta vincolati a limiti più specifici stabiliti da singole disposizioni di legge; la nozione di "fatturato" come base imponibile è utilizzata anche in altri luoghi dell'ordinamento e ben si presta a essere precisata, con riguardo allo specifico settore di riferimento, in base a criteri tecnici di carattere economico e contabile. (Precedenti citati: sentenze n. 215 del 1998 e n. 180 del 1996).

Il coinvolgimento delle categorie imprenditoriali interessate nel procedimento di formazione delle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti costituisce un modo di elaborare atti amministrativi generali che - seppur diverso da quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 (art. 3 e Capo III) e non disciplinato da puntuali disposizioni di legge - può considerarsi il portato giuridicamente doveroso di quella declinazione procedurale del principio di legalità, che è ritenuta dalla giurisprudenza amministrativa tipica delle autorità indipendenti e che rappresenta un utile, ancorché parziale, complemento delle garanzie sostanziali richieste dall'art. 23 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 41 del 2013).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 37  co. 6

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte