Sentenza 69/2017 (ECLI:IT:COST:2017:69)
Massima numero 39902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39895  39896  39897  39898  39899  39900  39901


Titolo
Amministrazione pubblica - Finanziamento delle attività dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) - Contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati - Determinazione annuale da parte della stessa Autorità, in misura non superiore all'uno per mille dei fatturati, con atto sottoposto ad approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - Denunciata parificazione di obbligati in posizione eterogenea, asserita imprevedibilità del contributo incidente sulla libertà di iniziativa economica, pregiudizio dell'indipendenza dell'Autorità dai poteri economici - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in legge n. 214 del 2011, sollevate dal TAR Piemonte in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. La norma censurata - prevedendo che le attività dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sono finanziate mediante un contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, non superiore all'uno per mille dei loro fatturati, determinato annualmente dall'Autorità stessa, con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - non parifica un novero disomogeneo di gestori in posizione tra loro differenziata, poiché la platea degli obbligati deve intendersi accomunata dall'essere in concreto assoggettati all'attività regolativa dell'ART, mentre è compito del giudice comune verificare se - nella determinazione con atto generale della misura dei contributi, oltre che nella individuazione dei soggetti tenuti a corrisponderli - siano stati o meno rispettati i criteri desumibili dall'intero contesto normativo che regola la materia. L'asserita imprevedibilità degli oneri contributivi - e il profilato turbamento della libertà individuale di iniziativa economica - sono smentiti dalle norme, sostanziali e procedurali, che disciplinano i poteri dell'ART. Infine, il coinvolgimento delle categorie imprenditoriali nel procedimento di determinazione annuale del contributo - censurato sia per il rischio di "cattura" del regolatore da parte degli operatori, sia per la carenza di garanzie partecipative - non riduce, ma accresce l'imparzialità, obiettività e trasparenza dell'azione amministrativa, la quale rimane comunque caratterizzata da inequivocabili tratti autoritativi, assicurati anche dalla partecipazione governativa allo stesso procedimento. (Precedenti citati: sentenza n. 34 del 1986, sulla determinazione con atto generale della prestazione imposta a una pluralità di destinatari; sentenza n. 507 del 1988).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 37  co. 6

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte