Sentenza 70/2017 (ECLI:IT:COST:2017:70)
Massima numero 39809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 07/04/2017; Pubblicazione in G. U. 12/04/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale - Ripiano dello sforamento del fondo aggiuntivo per l'acquisto di farmaci innovativi - Ripartizione dell'onere tra tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza del vizio denunciato - Scelta legislativa temporanea giustificata dai benefici derivanti alle aziende farmaceutiche dal regime di rimborsabilità dei farmaci erogati dal SSN - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lett. a), del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., nella legge n. 222 del 2007, censurato dal TAR Lazio - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede che l'obbligo di ripianare il superamento del tetto della spesa farmaceutica imputabile al fondo aggiuntivo per l'acquisto di farmaci innovativi sia a carico di tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. La disposizione censurata realizza un bilanciamento non irragionevole tra le esigenze di diffusione e promozione dell'innovazione farmaceutica - e quindi di tutela della salute pubblica - e quelle di razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria, in quanto obbliga le aziende produttrici di farmaci non innovativi coperti da brevetto a contribuire ad un sistema - quello della rimborsabilità dei farmaci erogati dal SSN - dal quale esse ricavano indubbi benefici, ed in quanto, commisurando il riparto ai rispettivi fatturati, esprime un'esigenza di proporzionalità dell'onere sia rispetto alla solidità finanziaria dei destinatari, sia rispetto alla misura della loro partecipazione al sistema dell'assistenza farmaceutica e, in particolare, al regime di rimborsabilità dei farmaci. Né l'incidenza dell'onere su aziende che non hanno superato il proprio budget annuale può ritenersi manifestamente irragionevole, tenuto conto dell'inidoneità strutturale del criterio dell'imputabilità dello sforamento in riferimento all'acquisto di farmaci innovativi (non rapportabile a consumi registrati nei precedenti anni di spesa); della sussistenza di un interesse pubblico a favorire lo sviluppo e la disponibilità di terapie farmacologiche innovative; della possibilità che la compartecipazione all'onere si traduca in un incentivo ad investire nell'innovazione farmaceutica; e della temporaneità della scelta distributiva censurata, la cui maggiore gravosità - rispetto alla pluralità delle opzioni a disposizione del legislatore al fine di conseguire una ragionevole graduazione degli interessi costituzionali coinvolti - è stata rimodulata e alleggerita dall'evoluzione legislativa, attraverso un progressivo trasferimento dell'onere a carico delle stesse imprese titolari di AIC per farmaci innovativi e un rilevante incremento delle risorse destinate alla spesa per farmaci innovativi. (Precedente citato: sentenza n. 279 del 2006).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/10/2007  n. 159  art. 5  co. 3

legge  29/11/2007  n. 222  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte