Sentenza 103/2024 (ECLI:IT:COST:2024:103)
Massima numero 46193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  08/05/2024;  Decisione del  08/05/2024
Deposito del 07/06/2024; Pubblicazione in G. U. 12/06/2024
Massime associate alla pronuncia:  46192  46194  46195  46196  46197


Titolo
Usi civici - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Istituzione di un tavolo tecnico interassessoriale per la riforma organica della materia degli usi civici - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Motivazione non adeguata e meramente assertiva - Inammissibilità della questione. (Classif. 262001).

Testo

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell’art. 13, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui istituisce un tavolo tecnico con il compito di elaborare, a supporto degli uffici regionali, una riforma degli usi civici. Il ricorso difetta di una motivazione adeguata, e non meramente assertiva, in ordine alle ragioni per le quali l’istituzione del tavolo si porrebbe in contrasto con la disciplina statale dell’autorizzazione paesaggistica e, di conseguenza, con l’evocato parametro costituzionale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  23/10/2023  n. 9  art. 13  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte