Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Orario di lavoro e riposi giornalieri del personale del Servizio sanitario regionale - Disciplina transitoria applicabile fino al 31 luglio 2016 - Calcolo in 12 mesi della durata massima di 48 ore settimanali e possibilità di riposi giornalieri inferiori a undici ore in presenza di eventi eccezionali non prevedibili - Contrasto con la normativa nazionale di riferimento e con la riserva all'autonomia collettiva della possibilità di deroghe ad essa - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 2, comma 1, lett. a) e c), della legge reg. Basilicata n. 53 del 2015, secondo cui, per il personale sanitario regionale, in via transitoria e fino al 31 luglio 2016, il periodo di riferimento per il calcolo della durata massima settimanale di 48 ore dell'orario di lavoro è determinato in 12 mesi (lett. a) e sono possibili riposi giornalieri inferiori a 11 ore in presenza di eventi eccezionali non prevedibili (lett. b). Le norme impugnate dal Governo - che di fatto prorogano il regime transitorio previsto dall'art. 14 della legge n. 161 del 2014, cessato il 25 novembre 2015 - violano la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, poiché risultano in contrasto con la normativa nazionale di riferimento (artt. 4, 7 e 17 del d.lgs. n. 66 del 2003), che riserva esclusivamente all'autonomia collettiva (precisandone limiti e condizioni) il potere di derogare alle disposizioni in materia di durata massima settimanale del lavoro e di riposo giornaliero, poste dal legislatore statale in via generale. Né osta a tali considerazioni la rilevanza che la regolazione dell'orario di lavoro del personale pubblico regionale assume sugli assetti organizzativi dei servizi che la Regione deve assicurare, trattandosi di competenza residuale, da esercitarsi nel rispetto dei limiti derivanti dalle competenze statali (come quella in materia di ordinamento civile), anche con la previsione di modalità più efficienti di utilizzo delle risorse umane disponibili.
La disciplina dei vari aspetti della definizione del tempo della prestazione lavorativa - di cui costituisce manifestazione anche l'istituto delle ferie - è parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente (pubblico o privato), che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, rientra nella esclusiva competenza dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2016, n. 178 del 2015, n. 18 del 2013, n. 290 del 2012, n. 215 del 2012, n. 213 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011 e n. 324 del 2010; sentenza n. 286 del 2013, con specifico riguardo all'istituto delle ferie).