Sentenza 72/2017 (ECLI:IT:COST:2017:72)
Massima numero 39964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 12/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Orario di lavoro e riposi giornalieri del personale del Servizio sanitario nazionale - Disciplina transitoria regionale - Differimento al 31 dicembre 2016 del termine di efficacia originariamente fissato al 31 luglio 2016 - Proroga della vigenza di disposizioni lesive della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale parziale.
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Orario di lavoro e riposi giornalieri del personale del Servizio sanitario nazionale - Disciplina transitoria regionale - Differimento al 31 dicembre 2016 del termine di efficacia originariamente fissato al 31 luglio 2016 - Proroga della vigenza di disposizioni lesive della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 1, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 17 del 2016, nella parte in cui dispone che "all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2015, n. 53, la data del '31 luglio 2016' è sostituita dalla data del '31 dicembre 2016' ". La norma impugnata dal Governo - prorogando sino al 31 dicembre 2016 la vigenza delle previsioni dell'art. 2, comma 1, lett. a) e c), della legge reg. Basilicata n. 53 del 2015, lesive della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - ha rinnovato e prolungato la riscontrata violazione costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 1, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 17 del 2016, nella parte in cui dispone che "all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2015, n. 53, la data del '31 luglio 2016' è sostituita dalla data del '31 dicembre 2016' ". La norma impugnata dal Governo - prorogando sino al 31 dicembre 2016 la vigenza delle previsioni dell'art. 2, comma 1, lett. a) e c), della legge reg. Basilicata n. 53 del 2015, lesive della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - ha rinnovato e prolungato la riscontrata violazione costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
04/08/2016
n. 17
art. 1
co. 1
legge della Regione Basilicata
26/11/2015
n. 53
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte