Sentenza 72/2017 (ECLI:IT:COST:2017:72)
Massima numero 39965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  07/02/2017;  Decisione del  07/02/2017
Deposito del 12/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39961  39962  39963  39964  39966


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Acquisizione da parte delle aziende sanitarie regionali di personale sanitario a tempo determinato, anche nella forma di lavoro in somministrazione - Autorizzazione fino al 31 luglio 2016 per una spesa massima (non computabile agli effetti del rispetto dei vincoli di spesa complessiva del personale) pari al costo sostenuto nel 2015 per il periodo di assenza del personale dipendente - Difformità dalla normativa statale di riferimento - Violazione di principi generali di coordinamento della finanza pubblica cui le Regioni sono tenute ad adeguarsi - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 3 della legge reg. Basilicata n. 53 del 2015, che autorizza le aziende sanitarie regionali, fino al 31 luglio 2016, ad acquisire personale sanitario a tempo determinato, anche nella forma di lavoro in somministrazione, per una spesa massima complessiva pari al costo sostenuto nell'anno 2015 per il periodo di assenza, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, del personale dipendente, e prevede che detta spesa non è computabile agli effetti del rispetto dei vincoli alla spesa per il personale stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. La norma impugnata dal Governo è incompatibile con i vincoli di spesa complessivamente posti dal legislatore statale per le assunzioni di personale a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni (comprese le Regioni e gli enti del servizio sanitario nazionale), giacché risulta in contrasto con la normativa statale di riferimento, e in particolare con l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 - costituente principio generale di coordinamento della finanza pubblica, cui le Regioni sono tenute ad adeguarsi - il quale stabilisce la possibilità, da qualsiasi finalità motivata, per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo del 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2009 per le stesse finalità, vale a dire per le medesime tipologie di utilizzo di risorse umane.

Nell'esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, lo Stato può legittimamente imporre, anche alle Regioni, limiti alle possibilità di assunzione di personale a tempo determinato, come quelli previsti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, il quale costituisce principio generale di coordinamento della finanza pubblica, cui devono adeguarsi le Regioni stesse nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 61 del 2014, n. 18 del 2013 e n. 173 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  26/11/2015  n. 53  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 9    co. 28  

legge  30/07/2010  n. 122  art.