Legge - Leggi interpretative e leggi retroattive innovative - Sostanziale indifferenza, in linea di principio, della loro distinzione ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale - Necessità, in entrambi i casi, che la retroattività sia giustificata sul piano della ragionevolezza, mediante bilanciamento tra le esigenze perseguite e i valori costituzionali potenzialmente lesi - Possibile rilievo, ai fini della verifica del rispetto di tali valori, dell'individuazione della natura interpretativa o innovativa della disposizione censurata - Relativi criteri di riconoscimento.
Al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica, purché tale scelta normativa sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. Tra tali valori - costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi - sono ricompresi il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010).
In linea di principio, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale vi è sostanziale indifferenza tra norme di interpretazione autentica - retroattive, salva una diversa volontà del legislatore - e norme innovative con efficacia retroattiva, in quanto ciò che assume rilievo è la loro compatibilità con il divieto di retroattività che, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata riservata dall'art. 25 Cost. esclusivamente alla materia penale. Nondimeno, la palese erroneità dell'autoqualificazione come norma di interpretazione autentica può costituire un indice, sia pure non dirimente, della irragionevolezza della disposizione impugnata; mentre, l'individuazione della natura interpretativa della norma non può ritenersi in sé indifferente nel bilanciamento di valori sotteso al giudizio di costituzionalità che cade sulle norme retroattive. (Precedenti citati: sentenza n. 156 del 2014, sulla sostanziale indifferenza della distinzione; sentenze n. 170 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010, sul rilievo che può assumere la natura interpretativa della norma).
Va riconosciuto carattere interpretativo alle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore può quindi adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore. (Precedenti citati: sentenze n. 314 del 2013, n. 271 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 170 del 2008).