Sentenza 73/2017 (ECLI:IT:COST:2017:73)
Massima numero 39504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 12/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39503  39505  39506


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Interventi sul patrimonio edilizio esistente in deroga agli strumenti urbanistici - Estensione, con norme autoqualificate di interpretazione autentica, agli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità - Violazione del principio di ragionevolezza - Carattere innovativo retroattivo delle norme censurate - Lesione dell'affidamento dei controinteressati all'intervento - Surrettizia introduzione di sanatoria edilizia a livello regionale - Potenziale ricaduta sull'effettività del diritto ad agire in giudizio e sulle attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., con potenziali ricadute sull'effettività del diritto ad agire in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.) e sull'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giurisdizionale (art. 102 Cost.) - gli artt. 42 e 44, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2016, che, in via di interpretazione autentica, estendono la possibilità di interventi sul patrimonio edilizio esistente in deroga agli strumenti urbanistici, prevista dalla legge regionale n. 25 del 2009, alle "costruzioni" in fase di realizzazione in forza di un titolo abilitativo in corso di validità ed attribuiscono, in via generalizzata, natura di norme di interpretazione autentica a tutte le modifiche apportate dalla legge regionale n. 4 del 2015 alla citata legge regionale n. 25. Contrariamente all'erronea autoqualificazione come norme interpretative - indice della irragionevolezza del loro retroagire - le disposizioni impugnate dal Governo hanno carattere di norme innovative con efficacia retroattiva, in quanto reintroducono il medesimo significato che il legislatore regionale aveva espunto, con precedenti modifiche, dalla norma interpretata e, per altro verso, evocano categorie di interventi (aventi ad oggetto "nuove costruzioni") il cui contenuto non è coerente con la ratio (riferita agli "edifici esistenti") sottesa alla legge regionale n. 25 del 2009. Anche ad ammettere l'esigenza della Regione di assicurare una maggiore omogeneità normativa per far fronte al sovrapporsi delle modifiche intervenute nel tempo, tale finalità è recessiva rispetto al valore della certezza del diritto in materia urbanistica, nella quale assume peculiare rilevanza l'affidamento della collettività nella sicurezza giuridica. Le innovazioni introdotte - per lo più destinate ad ampliare le deroghe agli strumenti urbanistici - consentono, in quanto retroattive, di rendere legittime ex post condotte che non lo erano al momento della loro realizzazione, sacrificando, in linea di principio, le posizioni soggettive dei potenziali controinteressati, che facevano affidamento sulla stabilità dell'assetto normativo allora vigente, e dando corpo a una surrettizia ipotesi di sanatoria, estranea alla competenza regionale in materia di governo del territorio ed analoga ad iniziative legislative già sanzionate dalla Corte costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2015, n. 209 del 2010, n. 103 del 2013, n. 41 del 2011, n. 290 del 2009 e n. 54 del 2009).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, in tema di condono edilizio "straordinario" spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale), le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all'an, al quando e al quantum. Esula, infatti, dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni [in materia di governo del territorio] il potere di ampliare i limiti applicativi della sanatoria o allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato, e, a maggior ragione, il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale. (Precedenti citati: n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004, riguardanti i profili penalistici del condono; sentenze n. 233 del 2015, n. 117 del 2015, e n. 290 del 2009, sugli ulteriori limiti alla legislazione regionale in tema di sanatoria edilizia).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  04/03/2016  n. 5  art. 42  co. 

legge della Regione Basilicata  04/03/2016  n. 5  art. 44  co. 1

legge della Regione Basilicata  04/03/2016  n. 5  art. 44  co. 2

legge della Regione Basilicata  04/03/2016  n. 5  art. 44  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte