Sentenza 73/2017 (ECLI:IT:COST:2017:73)
Massima numero 39506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  22/02/2017;  Decisione del  22/02/2017
Deposito del 12/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39503  39504  39505


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario regionale - Esclusione dal relativo computo della spesa per il personale del sistema dell'emergenza urgenza 118 e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture - Violazione di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica diretto al contenimento della spesa sanitaria - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - il comma 4 dell'art. 20 della legge reg. Basilicata n. 16 del 2012, come sostituito dall'art. 63, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2016, limitatamente alle parole "al netto della spesa per il personale del sistema dell'emergenza urgenza 118 e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture non ancora strutturata alla data del 31 dicembre 2004". La norma impugnata dal Governo, escludendo i costi relativi al suddetto personale dal computo della spesa consentita per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario, permette l'indebito superamento della soglia di contenimento (spesa del 2004 diminuita dell'1,4%) stabilita dal comma 71 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, cui va ascritta natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, non essendo le categorie di dipendenti indicate dalla norma censurata immediatamente riconducibili a quelle per quali il suddetto parametro interposto ammette deroghe al principio. (Precedenti citati: sentenze n. 182 del 2011, n. 68 del 2011, n. 333 del 2010 e n. 120 del 2008).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, peraltro in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni dell'assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario. Il legislatore statale può quindi legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari. (Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2014, n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010).

Al limite di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario, stabilito dall'art. 2, comma 71, della legge finanziaria 2010 in continuità con quello già previsto dall'art. 1, comma 565, della legge finanziaria 2007 - va riconosciuta natura di principio fondamentale, diretto al contenimento della spesa sanitaria, come tale espressivo di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 182 del 2011, n. 68 del 2011, n. 333 del 2010 e n. 120 del 2008; sentenza n. 182 del 2011, sul peso preponderante che la spesa per il personale riveste nel bilancio regionale e sulla storica ritrosia delle Regioni a porvi adeguati limiti).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  08/08/2012  n. 16  art. 20  co. 4

legge della Regione Basilicata  04/03/2016  n. 5  art. 63  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2    co. 71