Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma Sardegna - Installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili su aree gravate da usi civici - Mutamento di destinazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ed eccedenza dalla competenza statutaria - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 094007).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., e 4, primo comma, lett. e), statuto reg. Sardegna, dell’art. 13, comma 1, lett. b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui consente il mutamento di destinazione di aree gravate da usi civici sulle quali siano installati impianti per la produzione di energie rinnovabili. Il presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente, per il quale l’art. 20, comma 8, lett. c-quater) – indicato quale norma interposta in quanto principio fondamentale nella materia di competenza concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» – qualificherebbe le zone gravate da usi civici come non idonee all’installazione dei suddetti impianti, non è condivisibile. Nel nuovo sistema, infatti, l’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, superando la disciplina dettata dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e dalle linee guida ministeriali di attuazione, ha demandato alle regioni l’individuazione di tali aree: individuazione da realizzare non più in sede amministrativa, come in precedenza stabilito, ma «con legge» regionale, sulla scorta dei principi e dei criteri stabiliti con appositi decreti interministeriali, previsti dal comma 1 e non ancora adottati. Il comma 8 dello stesso art. 20 funge da disposizione transitoria, stabilendo che, nelle more dell’adozione dei predetti decreti, alcune aree siano comunque considerate idonee: tra di esse, figurano anche quelle indicate dalla richiamata lett. c)-quater dello stesso comma, vale a dire aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del cod. beni culturali, incluse le zone gravate da usi civici. Da tale disposizione, tuttavia, non può desumersi che i terreni d’uso civico non siano idonei all’installazione degli impianti per la produzione di energie rinnovabili, perché una simile conclusione è contraddetta dal tenore letterale del comma 7 dello stesso art. 20, in base al quale, «in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti», non è sufficiente, a fini di inidoneità, la «sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee». Di conseguenza, la mancata inclusione delle aree gravate da usi civici tra quelle idonee non comporta di per sé la loro assoluta inidoneità all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (che rimane assoggettata al procedimento autorizzatorio ordinario di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003), né tantomeno il divieto di mutarne la destinazione in conformità al regime degli usi civici. (Precedenti: S. 27/2023 - mass. 45337; S. 58/23 - mass 45395).