Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Parchi, aree e riserve naturali - Autorizzazione allo svolgimento di attività cinofile e cinotecniche, per almeno otto mesi all'anno, all'interno delle aree protette regionali - Violazione degli obblighi comunitari e dei livelli minimi di tutela ambientale prescritti dal legislatore statale - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016 (modificativo degli artt. 8, comma 6, e 19, comma 3, e aggiuntivo del comma 2-bis all'art. 9, della legge reg. Abruzzo n. 38 del 1996). La norma impugnata dal Governo - che, al dichiarato fine di incrementare il turismo cinofilo, autorizza le attività cinofile e cinotecniche, per almeno otto mesi all'anno, su aree percentualmente delimitate dei parchi naturali regionali e delle riserve regionali naturali (ad esclusione della sola riserva naturale integrale di eccezionale valore naturalistico), e che consente in via transitoria lo svolgimento delle medesime attività senza limitazioni spaziali e temporali - è ad un tempo lesiva degli obblighi comunitari e dei livelli minimi di tutela ambientale prescritti dal legislatore nazionale (al cui rispetto sarebbe tenuta pur se costituisse espressione di competenza regionale residuale in materia di turismo), in quanto la possibilità di addestramento dei cani da caccia (non esclusa dalle attività cinofile autorizzate) viola il divieto di esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aree protette previsto dall'art. 21 della legge n. 157 del 1992; e, più in generale, in quanto la presenza sistemica, autorizzata direttamente con legge, di animali (come i cani) estranei all'habitat tutelato, all'interno dei parchi e delle riserve regionali, viola il divieto di disturbo delle specie animali di cui all'art. 11 della legge n. 394 del 1991 (applicabile anche ai parchi regionali), il quale integra uno standard minimo di tutela ambientale, derogabile solo previa valutazione da parte dell'ente parco, e per altro verso - in riferimento ad alcuni animali protetti (lupo, orso bruno e camoscio) - trova puntuale corrispondenza, senza possibilità di deroghe, nell'art. 8 del d.P.R. n. 357 del 1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE. (Precedente citato: sentenza n. 44 del 2011, sull'assoggettamento delle attività che determinano un particolare afflusso di persone e animali nel territorio del parco alla regolamentazione tecnica dell'ente preposto all'area protetta).
L'allevamento e l'addestramento dei cani all'interno di aree protette è idoneo ad incidere sulla materia ambientale e, in particolare, sulla tutela dell'ecosistema e su tutto ciò che riguarda la tutela della conservazione della natura come valore in sé, a prescindere dall'habitat degli esseri umani. (Precedente citato: sentenza n. 12 del 2009).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'addestramento dei cani, in quanto strumentale all'esercizio venatorio, va ricondotto alla materia della caccia ed è sottoposto alla medesima disciplina. (Precedenti citati: sentenze n. 303 del 2013 e n. 350 del 1991).
In materia di aree protette, lo standard minimo uniforme di tutela nazionale si articola nella previsione di strumenti regolatori delle attività esercitabili al loro interno e di esclusione dell'esercizio dell'attività venatoria.