Sentenza 75/2017 (ECLI:IT:COST:2017:75)
Massima numero 39742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  21/03/2017;  Decisione del  21/03/2017
Deposito del 12/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39741  39743


Titolo
Ambiente - Rifiuti - Miscelazioni non vietate (tra rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e tra rifiuti non pericolosi) - Esenzione dalla necessità di autorizzazione - Contrasto con la normativa comunitaria (direttiva 2008/98/CE) - Lesione indiretta della competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute nonché dell'autonomia amministrativa regionale - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, primo e terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - l'art. 49 della legge n. 221 del 2015, aggiuntivo del comma 3-bis nell'art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente), che, liberalizzando le miscelazioni di rifiuti non vietate dal comma 1 dello stesso art. 187, sottrae ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quella di rifiuti non pericolosi. La disposizione impugnata dalla Regione Lombardia si pone in contrasto con l'art. 23, par. 1, della direttiva 2008/98/CE, secondo cui le miscelazioni di rifiuti non vietate sono comunque soggette ad autorizzazione, in quanto rientranti tra le operazioni di trattamento dei rifiuti. La violazione della norma comunitaria determina anche la lesione indiretta sia della competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute - il cui pacifico collegamento con la disciplina ambientale e, in particolare, con quella dei rifiuti rende parzialmente inapplicabile, nel caso in esame, la disciplina adottata dalla Regione ricorrente al fine di regolare le miscelazioni dei rifiuti - sia dell'autonomia amministrativa costituzionalmente garantita alla Regione, cui inerisce la funzione autorizzatoria regionale in materia di trattamento dei rifiuti.

In base alla giurisprudenza costituzionale, alla direttiva 2008/98/CE e al codice dell'ambiente, risulta pacifico il collegamento tra la disciplina ambientale - in particolare quella dei rifiuti - e la tutela della salute, affermato anche con specifico riferimento alla miscelazione dei rifiuti (punto 43 del preambolo e art. 18, par. 2, lett. b, della direttiva; art. 187, comma 2, del codice dell'ambiente). (Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2015, n. 244 del 2012, n. 373 del 2010, n. 249 del 2009, n. 225 del 2009, n. 61 del 2009, n. 62 del 2008, sul collegamento tra la disciplina ambientale e la tutela della salute).

Alla funzione autorizzatoria delle Regioni in materia di trattamento dei rifiuti deve riconoscersi rango costituzionale, giacché l'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, che attribuisce alle Regioni tale funzione, applica il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, Cost., specificamente ribadito per la materia ambientale dall'art. 3-quinquies, comma 3, del codice dell'ambiente.



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 221  art. 49  co. 

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 187  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  19/11/2008  n. 98  art. 23  paragrafo 1