Sentenza 76/2017 (ECLI:IT:COST:2017:76)
Massima numero 39546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
08/03/2017; Decisione del
08/03/2017
Deposito del 12/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di incostituzionalità del divieto per le madri condannate per i delitti indicati dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 di scontare sin dall'inizio la pena detentiva secondo modalità agevolate - Effetti.
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di incostituzionalità del divieto per le madri condannate per i delitti indicati dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 di scontare sin dall'inizio la pena detentiva secondo modalità agevolate - Effetti.
Testo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, limitatamente alle parole "Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis," non mette in pericolo le esigenze di contrasto alla criminalità organizzata, dal momento che, da un lato, lo stesso comma 1-bis affida al prudente apprezzamento del giudice l'accesso della condannata alla detenzione nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero di cura, assistenza o accoglienza, condizionandolo all'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, e, dall'altro, rientrando l'istituto in oggetto tra le misure alternative alla detenzione, ai condannati per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 resta pur sempre applicabile il complesso ed articolato regime previsto da tale disposizione per la concessione dei benefici penitenziari, in base, però, alla ratio della sentenza n. 239 del 2014, secondo la quale la mancata collaborazione con la giustizia non può ostare alla concessione di un beneficio primariamente finalizzato a tutelare il rapporto tra la madre e il figlio minore. (Precedente citato: sentenza n. 239 del 2014).
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, limitatamente alle parole "Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis," non mette in pericolo le esigenze di contrasto alla criminalità organizzata, dal momento che, da un lato, lo stesso comma 1-bis affida al prudente apprezzamento del giudice l'accesso della condannata alla detenzione nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero di cura, assistenza o accoglienza, condizionandolo all'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, e, dall'altro, rientrando l'istituto in oggetto tra le misure alternative alla detenzione, ai condannati per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 resta pur sempre applicabile il complesso ed articolato regime previsto da tale disposizione per la concessione dei benefici penitenziari, in base, però, alla ratio della sentenza n. 239 del 2014, secondo la quale la mancata collaborazione con la giustizia non può ostare alla concessione di un beneficio primariamente finalizzato a tutelare il rapporto tra la madre e il figlio minore. (Precedente citato: sentenza n. 239 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 47
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte