Usi civici - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Istituzione di un tavolo tecnico interassessoriale per la riforma organica della materia degli usi civici - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 262001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 13, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui istituisce un tavolo tecnico con il compito di elaborare, a supporto degli uffici regionali, una riforma degli usi civici. La disposizione censurata ha natura meramente organizzativa e si deve interpretare nel senso che l’attività del tavolo tecnico è limitata all’elaborazione di una proposta di riforma che disciplini le funzioni regionali in materia di usi civici, nell’esercizio della potestà legislativa di cui all’art. 3, primo comma, lett. n), dello statuto reg. Sardegna, senza alcuna estensione al regime civilistico di tali beni, di cui si occupa la normativa interposta indicata dal ricorrente. Questa lettura è confermata dal richiamo, contenuto nella disposizione impugnata, alla legge reg. Sardegna n. 12 del 1994, che disciplina le predette funzioni regionali; né la circostanza che si parli di «riforma organica dell’intera materia degli usi civici in Sardegna» depone in senso contrario, in quanto la disposizione intende così riferirsi all’intera disciplina rientrante nella competenza legislativa regionale.