Sentenza 77/2017 (ECLI:IT:COST:2017:77)
Massima numero 39553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  21/02/2017;  Decisione del  21/02/2017
Deposito del 12/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  39552


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei bacini idrografici - Potere della Giunta regionale di individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d'acqua o loro tratti, di modeste dimensioni che, a causa delle trasformazioni territoriali e urbanistiche, abbiano perso le caratteristiche originarie in modo irreversibile - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norme legislative e tecniche dello Stato attinenti ai corpi idrici superficiali - Insussistenza, alla stregua di corretta interpretazione della norma regionale impugnata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale -sollevata dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, sostitutivo dell'art. 91, comma 1-bis, della legge reg. Liguria n. 18 del 1999, il quale attribuisce alla Giunta regionale il potere di individuare, sulla base di specifici criteri attuativi ed a fini di graduazione e diversificazione degli obblighi e adempimenti in materia di polizia idraulica, i corsi d'acqua di modeste dimensioni che, a causa delle trasformazioni territoriali e urbanistiche, abbiano perso le caratteristiche originali del corso d'acqua in modo irreversibile. Pur riguardando la difesa del suolo (riconducibile alla "tutela dell'ambiente" e non al "governo del territorio"), la disposizione regionale non contrasta con la normativa statale attinente ai corpi idrici superficiali, in quanto - correttamente interpretata - evidenzia un oggetto diverso da quello disciplinato dagli artt. 74, comma 2, lett. f) e g), e 75, comma 3, del codice dell'ambiente e non deroga alle prescrizioni tecniche poste dai decreti del Ministro dell'ambiente n. 131 del 2008 e n. 156 del 2013, bensì integra tale disciplina, avendo come unico scopo di individuare ed inserire nel reticolo idrografico regionale, nel rispetto della normativa posta a tutela dell'ambiente, corpi idrici assimilabili, per caratteristiche oggettive, a canali di drenaggio urbano o a fognature, che altrimenti sfuggirebbero all'ambito di applicazione delle normative di polizia idraulica.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  07/04/2015  n. 12  art. 1  co. 

legge della Regione Liguria  21/06/1999  n. 18  art. 91  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 74    co. 2  lett. f)

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 74    co. 2  lett. g)

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 75    co. 3  

decreto del Ministro dell'ambiente  16/06/2008  n. 131  art.   

decreto del Ministro dell'ambiente  27/11/2013  n. 156  art.