Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Legittimazione processuale nei giudizi in via principale - Presidente della Giunta regionale - Costituzione in giudizio per la Regione resistente e accettazione della rinuncia al ricorso statale - Necessità di previa deliberazione della Giunta regionale - Esclusione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il Presidente della Regione resistente, costituita in giudizio, è legittimato ad accettare la rinuncia al ricorso, senza necessità di previa deliberazione della Giunta. Tale conclusione si fonda sul principio generale di stretta legalità delle nullità e delle preclusioni processuali e - nella specie in esame - è conforme allo statuto della Regione Liguria, che si limita (art. 37, comma 1, lett. i) ad attribuire la rappresentanza dell'ente in giudizio al Presidente della Giunta regionale, senza ulteriori prescrizioni.
Il principio, di portata generale, secondo cui le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate ad un regime di stretta legalità, è applicabile a tutti gli atti (tra cui quello di accettazione della rinuncia al ricorso) per i quali le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge n. 87 del 1953 non prescrivono formalità.
Con riferimento alle condizioni di ammissibilità della costituzione in giudizio della Regione quale parte resistente, né le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, né la legge n. 87 del 1953 richiedono espressamente il requisito della "previa deliberazione" della Giunta regionale, che è evocato dall'art. 32, secondo comma, di tale legge solo come presupposto dell'iniziativa della Regione contro una legge statale, al pari di quanto dispone l'art. 31, terzo comma, della stessa legge, a proposito della "previa deliberazione" del Consiglio dei ministri per l'impugnativa di una legge regionale da parte del Governo. (Precedente citato: sentenza n. 37 del 2016).