Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada - Pagamento in misura ridotta - Esecuzione a mezzo di bonifico bancario - Effetto solutorio - Decorrenza dal momento dell'accredito nel conto corrente dell'ente creditore - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto al pagamento mediante conto corrente postale, avente immediato effetto liberatorio - Insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento con conseguente compromissione dell'iter logico-argomentativo - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, nonché per incompleta ricostruzione del quadro normativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, censurato dal Giudice di pace di Palermo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, pur prevedendo il bonifico bancario tra le possibili modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, non contiene alcuna previsione in ordine all'effetto solutorio in caso di pagamento effettuato con tale mezzo. La mancanza nell'ordinanza di rimessione di ogni riferimento temporale e di indicazioni sulle modalità in concreto utilizzate per il pagamento non permette di valutare se, ed in quale modo, la scelta del bonifico bancario abbia influito sul rispetto di uno (e di quale) dei termini (di 60 e di 5 giorni) previsti, dall'art. 202, comma 1, cod. strada, per il pagamento della sanzione in misura ridotta. Per altro verso, l'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - operata senza considerare in alcun modo la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 17-quinquies del d.l. n. 18 del 2016 (conv., con modif., dalla legge n. 49 del 2016), entrato in vigore prima dell'ordinanza di rimessione, secondo il quale, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento - compromette irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza della questione, conducendo il rimettente a ritenere erroneamente inesistente una disciplina dell'effetto solutorio del pagamento mediante bonifico bancario delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada.
Alla luce del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la lacunosa ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, in quanto preclusiva della possibilità di verifica in ordine alla rilevanza della questione, si risolve nella sua inammissibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 97 del 2016, n. 56 del 2015; ordinanze n. 209 del 2015, n. 52 del 2015 e n. 36 del 2015).
L'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento che comprometta irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza determina la manifesta inammissibilità della questione incidentale. (Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2015 e n. 18 del 2015; ordinanze n. 153 del 2016, n. 136 del 2016, n. 209 del 2015, n. 115 del 2015, n. 90 del 2015 e n. 27 del 2015).