Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Competenza esclusiva dello Stato - Inderogabilità all'interno delle autonomie speciali - Carattere polifunzionale - Espansione, attraverso la legislazione ordinaria attuativa, ad ambiti di regolazione ricadenti in altri titoli di competenza (trasversali, concorrenti e residuali).
L'armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato che non può subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali. L'indefettibilità del principio di armonizzazione - ancor prima d'essere giuridica conseguenza dello spostamento della materia dal terzo al secondo comma, lett. e, dell'art. 117 Cost., avvenuto ad opera della legge cost. n. 1 del 2012 - è, infatti, ontologicamente collegata alla necessità di realizzare l'uniformità dei linguaggi e l'omogeneità dell'espressione finanziaria e contabile di tutti gli enti operanti nel sistema della finanza pubblica allargata, senza le quali non sarebbe possibile il consolidamento dei conti pubblici e il perseguimento di obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestone del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie e la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci. L'armonizzazione si pone perciò in stretta relazione funzionale, tra l'altro, con il "coordinamento della finanza pubblica", "l'unità economica della Repubblica" e gli obblighi economici e finanziari imposti dall'Unione europea, e - proprio per tale carattere polifunzionale - dopo la legge n. 42 del 2009 e la legge cost. n. 1 del 2012 ha assunto una sua più ampia e rigorosa fisionomia, attraverso la legislazione ordinaria attuativa e in particolare, per quel che riguarda gli enti locali, attraverso il d.lgs. n. 118 del 2011, espandendosi ad ambiti di regolazione ricadenti in altri titoli di competenza (trasversali, concorrenti e residuali) e includendo disposizioni teleologicamente ascrivibili sia al coordinamento della finanza pubblica (di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.), sia alla disciplina degli equilibri di bilancio (di cui all'art. 81 Cost.), sia al principio del buon andamento finanziario e della programmazione (di cui all'art. 97 Cost.). (Precedenti citati: sentenza n. 184 del 2016; sentenze n. 129 del 2016 e n. 10 del 2016, sul collegamento tra buon andamento finanziario e programmazione).
I vincoli generali a tutela dell'equilibrio finanziario e dei bilanci riguardano in modo indifferenziato tutti gli enti operanti nell'ambito del sistema di finanza pubblica allargata, nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, mediante i quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei come quelli relativi al cosiddetto patto di stabilità interno. (Precedenti citati: sentenze n. 425 del 2004, n. 36 del 2004, n. 421 del 1998 e n. 416 del 1995). La disciplina e l'attribuzione dei controlli di legittimità-regolarità della Corte dei conti riguarda l'intera platea degli enti locali ed è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, dato che la dizione "finanza pubblica" deve oggi intendersi riferita non solo al bilancio dello Stato, ma a quelli di tutti gli enti pubblici costituenti, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata, e che i vincoli di finanza pubblica obbligano l'Italia nei confronti dell'Unione europea ad adottare politiche di contenimento della spesa il cui rispetto viene verificato in relazione al bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche, il quale deve corrispondere ai canoni stabiliti dalla stessa UE, mentre le sue componenti aggregate, costituite dai bilanci degli enti del settore allargato, sono soggette alla disciplina statale, che ne coordina il concorso al raggiungimento dell'obiettivo stabilito in sede comunitaria. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2014, n. 138 del 2013, n. 179 del 2007, n. 425 del 2004 e n. 36 del 2004).