Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  07/02/2017;  Decisione del  07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  41270  41271  41273  41274  41275  41276  41277  41278  41279  41280  41281  41282  41283  41284  41285  41286  41287  41288  41289  41291  41292


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Autonomia dei sistemi contabili delle Regioni e delle Province autonome - Sussistenza in funzione e nei limiti dell'esigenza di chiarire e specificare le scelte e le priorità politiche del governo territoriale valorizzandone la conoscenza e la "leggibilità finanziaria" - Necessità di concreto rispetto del limite "esterno" derivante dalle norme statali poste a salvaguardia degli interessi finanziari unitari che si integrano nel concetto di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Testo

Il sistema contabile delle Province autonome non è totalmente sottratto ad una autonoma regolazione, ma l'autonomia provinciale in questo settore normativo - e la potestà di esprimerla nella determinazione delle procedure di programmazione e contabili degli enti locali insistenti sui propri territori - trovano il loro limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato nell'ambito della salvaguardia degli interessi finanziari unitari riconducibili all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e agli altri parametri costituzionali che si integrano in modo sincretico nel concetto di armonizzazione dei bilanci pubblici, con la conseguenza che la legittimità costituzionale delle norme provinciali non va valutata in astratto, bensì in riferimento ad una concreta collisione con i precetti ricavabili direttamente dalle norme costituzionali in materia finanziaria o da specifiche norme interposte come quelle contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011. (Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2017, n. 184 del 2016 e n. 279 del 2006; sentenza n. 19 del 2015, sulla indefettibilità di accordi per determinare, invece, nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le Province autonome).

Le indefettibili esigenze di armonizzazione dei conti pubblici, di custodia della finanza pubblica allargata e della sana gestione finanziaria non precludono peculiari articolazioni del bilancio della Regione o Provincia autonoma fondate sull'esigenza di scandire la programmazione economico-finanziaria nelle procedure contabili e le modalità analitiche di illustrazione di progetti e di interventi, trattandosi di competenza legislativa di contenuto diverso dall'armonizzazione dei bilanci, la quale rappresenta, semmai, il limite esterno - quando è in gioco la tutela di interessi finanziari generali - alla potestà regionale di esprimere le richiamate particolarità. Pur circoscritta entro tali limiti, l'autonomia degli enti territoriali nella materia dell'espressione finanziaria e contabile sopravvive nella più elevata prospettiva del "rapporto di mandato elettorale" tra amministratori e amministrati e della conoscenza e "leggibilità finanziaria" dei programmi attuativi delle politiche pubbliche. La peculiarità del sistema contabile delle Regioni e delle Province autonome mantiene, infatti, la sua ragion d'essere in relazione alla finalità di chiarire e specificare le scelte e le priorità politiche del governo territoriale, tradotte nella composizione quantitativa, qualitativa e finalistica delle partite attive e passive del bilancio, e tale finalità - che i moduli standardizzati dell'armonizzazione dei bilanci non sono idonei, di per sé, a realizzare - valorizza le esigenze della democrazia rappresentativa, nel cui ambito deve essere assicurata ai membri della collettività la cognizione delle modalità con le quali le risorse vengono prelevate, chieste in prestito, destinate, autorizzate in bilancio ed infine spese. (Precedenti citati: sentenza n. 184 del 2016; sentenza n. 6 del 2017, con riguardo alla Regione autonoma Sardegna).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art.