Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  07/02/2017;  Decisione del  07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Massime associate alla pronuncia:  41270  41271  41272  41274  41275  41276  41277  41278  41279  41280  41281  41282  41283  41284  41285  41286  41287  41288  41289  41291  41292


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini e dei loro organismi ed enti strumentali - Assoggettamento alla disciplina legislativa provinciale anziché al d.lgs. n. 118 del 2011 - Omessa riconduzione della competenza normativa del legislatore provinciale nei limiti in cui non sia in contrasto con le disposizioni della armonizzazione, del coordinamento nazionale della finanza pubblica, del rispetto dei vincoli europei e della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal d.lgs. n. 126 del 2014 - l'art. 2 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui non prevede che l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali provinciali e dei loro enti ed organismi strumentali è disciplinato dal d.lgs. n. 118 del 2011, e nella parte in cui non prevede che al legislatore provinciale rimane attribuita una competenza normativa che non sia in contrasto con le disposizioni della armonizzazione, del coordinamento nazionale della finanza pubblica, del rispetto dei vincoli europei e della salvaguardia degli equilibri di bilancio. La norma censurata dal Governo, stabilendo che l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è disciplinato dalle disposizioni della citata legge provinciale, capovolge la regola unitaria secondo cui il sistema contabile e lo schema di bilancio degli enti locali provinciali e dei loro enti e organismi strumentali devono essere conformi al d.lgs. n. 118 del 2011 e non alla legge provinciale di settore. Risulta pertanto violato il limite "esterno" all'autonomia normativa provinciale posto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, poiché la mancata fedele trasposizione della norma statale nella legislazione provinciale può comportare la sostanziale disapplicazione della prima nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano. In tal senso va letto anche l'invocato art. 79, comma 4-octies, dello statuto speciale, il quale - prevedendo che il recepimento del parametro di armonizzazione interposto avvenga "mediante rinvio formale recettizio" - non consente alcuna possibilità di variante al legislatore provinciale, neppure attraverso il ricorso al principio pattizio. (Precedente citato: sentenza n. 184 del 2016).

L'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 è espressione di un principio generale dell'armonizzazione - inteso nell'accezione "integrata" tra tutti i precetti costituzionali posti a tutela degli interessi finanziari generali - che governa i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, ivi incluse le autonomie speciali. (Precedente citato: sentenza n. 184 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  22/12/2015  n. 17  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 1    co. 1