Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Denunciata difformità della norma impugnata rispetto al parametro interposto - Inequivoca desumibilità dei motivi, benché specificati dal ricorrente solo nella memoria illustrativa - Non genericità della censura - Ammissibilità della questione.
Ricorso in via principale - Denunciata difformità della norma impugnata rispetto al parametro interposto - Inequivoca desumibilità dei motivi, benché specificati dal ricorrente solo nella memoria illustrativa - Non genericità della censura - Ammissibilità della questione.
Testo
È ammissibile - nonostante la genericità del richiamo al parametro interposto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, impugnato dal Governo in quanto detterebbe una disciplina in materia di programmazione difforme dalla disciplina del d.lgs. n. 118 del 2011, e segnatamente dal "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" di cui all'allegato n. 4/1 del medesimo d.lgs., che contiene una regolamentazione articolata ed organica di detta materia. Benché il ricorso non indichi analiticamente i motivi della denunciata difformità, dal raffronto del contenuto della disposizione impugnata con la norma interposta si desume inequivocabilmente che essa riguarda - come specificato nella memoria del ricorrente - la possibilità per gli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano di derogare, mediante accordo tra il Presidente della stessa Provincia e la rappresentanza unitaria dei rispettivi Comuni, al termine del 31 dicembre stabilito dall'allegato n. 4/1, n. 9.3, terzo comma, del d.lgs. n. 118 del 2011 per l'approvazione del bilancio di previsione riguardante il triennio successivo.
È ammissibile - nonostante la genericità del richiamo al parametro interposto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, impugnato dal Governo in quanto detterebbe una disciplina in materia di programmazione difforme dalla disciplina del d.lgs. n. 118 del 2011, e segnatamente dal "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" di cui all'allegato n. 4/1 del medesimo d.lgs., che contiene una regolamentazione articolata ed organica di detta materia. Benché il ricorso non indichi analiticamente i motivi della denunciata difformità, dal raffronto del contenuto della disposizione impugnata con la norma interposta si desume inequivocabilmente che essa riguarda - come specificato nella memoria del ricorrente - la possibilità per gli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano di derogare, mediante accordo tra il Presidente della stessa Provincia e la rappresentanza unitaria dei rispettivi Comuni, al termine del 31 dicembre stabilito dall'allegato n. 4/1, n. 9.3, terzo comma, del d.lgs. n. 118 del 2011 per l'approvazione del bilancio di previsione riguardante il triennio successivo.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
22/12/2015
n. 17
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. all. 4/1, n. 9.3
co. 3