Sentenza 80/2017 (ECLI:IT:COST:2017:80)
Massima numero 41275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/02/2017; Decisione del
07/02/2017
Deposito del 13/04/2017; Pubblicazione in G. U. 19/04/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Possibilità di derogare, mediante accordo tra il Presidente della Provincia autonoma e la rappresentanza unitaria dei rispettivi Comuni, al termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione riguardante il triennio successivo - Contrasto con il "principio contabile applicato" stabilito dalla normativa statale e conseguente violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale parziale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali altoatesini - Possibilità di derogare, mediante accordo tra il Presidente della Provincia autonoma e la rappresentanza unitaria dei rispettivi Comuni, al termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione riguardante il triennio successivo - Contrasto con il "principio contabile applicato" stabilito dalla normativa statale e conseguente violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'allegato n. 4/1, n. 9.3, terzo comma, del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 3, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, limitatamente alle parole "o entro altro termine stabilito con accordo previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, riferiti a un orizzonte temporale almeno triennale". La disposizione impugnata dal Governo consente agli enti locali altoatesini, attraverso l'accordo fra il Presidente della Provincia e la rappresentanza unitaria dei Comuni, di derogare al termine generale del 31 dicembre previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011 per l'approvazione del bilancio di previsione. Tali deroghe, però, non costituiscono uno scostamento meramente formale, poiché la norma interposta - pur contenuta nel decreto di armonizzazione dei bilanci - per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei. (Precedente citato: sentenza n. 184 del 2016).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'allegato n. 4/1, n. 9.3, terzo comma, del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 3, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, limitatamente alle parole "o entro altro termine stabilito con accordo previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, riferiti a un orizzonte temporale almeno triennale". La disposizione impugnata dal Governo consente agli enti locali altoatesini, attraverso l'accordo fra il Presidente della Provincia e la rappresentanza unitaria dei Comuni, di derogare al termine generale del 31 dicembre previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011 per l'approvazione del bilancio di previsione. Tali deroghe, però, non costituiscono uno scostamento meramente formale, poiché la norma interposta - pur contenuta nel decreto di armonizzazione dei bilanci - per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei. (Precedente citato: sentenza n. 184 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
22/12/2015
n. 17
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. all. 4/1, n. 9.3
co. 3